Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiDovendo procedere al pagamento di un professionista che gode del regime fiscale agevolato ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 78/2010, in base al quale la ritenuta d'acconto si applica sul 10% del reddito imponibile, si chiede se il codice ritenuta sia uguale ai professionisti con regime fiscale ordinario.
A riguardo si richiama la circolare 17/E del 23/05/2017 avente ad oggetto “Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia - Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori rimpatriati - Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia” la quale, a sua volta, richiama le indicazioni già precedentemente fornite con circolare 15 febbraio 2011, n. 4 (punto 21) e con la circolare del 8 giugno 2004, n. 22.
Richiamando tali documenti di prassi, quindi, è possibile dedurre che il reddito assoggettato a ritenuta di acconto, così come esposto nel quesito è pari al solo 10% in quanto, la restante parte, non concorre al reddito da apposita disposizione normativa.
La richiamata circolare 17/E del maggio 2017, al punto 4.2.2. relativamente alla fruizione del beneficio da parte dei lavoratori autonomi, conclude dicendo: Il committente all’atto del pagamento del corrispettivo opera la ritenuta del 20 per cento prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta. Conseguentemente sarà onere del committente versare il 20% di ritenuta sul 10% del reddito tassabile. Il codice tributo della ritenuta è lo stesso utilizzato per le prestazioni professionali, ossia il 1040.
22 settembre 2020 Mario Petrulli
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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