Gratuità per il diritto di riscatto del diritto di superficie
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiI metri quadri del porticato, del sottotetto, del terrazzo (chiuso e/o aperto), ecc…. devono essere computati al 100 per cento nel conteggio della superficie complessiva da quantificare ai fini Tari, per quanto concerne la parte variabile, oppure vanno conteggiati in percentuale?
Il nostro regolamento Tari prevede che: “….la superficie dell’unità immobiliare a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
La normativa TARI in materia di determinazione della superficie tassabile non parla di percentuali di riduzioni per categorie di superficie. Tale suddivisione è tipica della classificazione catastale disciplinata dal DPR 380/2001, attraverso la quale viene determinata la superficie catastale utilizzabile ai fini TARI, per ora, solo in caso di accertamento qualora non sia rilevabile quella calpestabile.
Tutte le aree sono, pertanto suscettibili di produrre rifiuti e, quindi, tassabili, ad eccezione di quelle scoperte delle utenze domestiche (escluse per il loro carattere di pertinenzialità) e di quelle che per altezza possono essere considerate inutilizzabili ai fini umani (ad, esempio soffitte e sottotetti).
Per quanto detto, è possibile affermare che le superfici, se non da escludere, devono essere sempre considerate al 100%.
24 settembre 2020 Dott. Luigi D’Aprano
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Fisco Oggi – 3 aprile 2025
Agenzia delle Entrate – Risoluzione 3 aprile 2025, n. 23/E
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