Giunta comunale - "Quota rosa"

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
01 Ottobre 2020

A seguito di insediamento del nuovo consiglio comunale, dopo le elezioni, veniva costituita la Giunta Comunale composta da n. 4 assessori + Sindaco (Comune di 4000 anime circa) Gli assessori in, aderenza all’art. 46 comma 2 del TUEL rispettavano il principio della parità di genere in quanto composta da n. 2 donne e n. 2 maschi. + sindaco (maschio).  

TESTO: ART. 46 comma 2 .Il sindaco e il presidente della provincia nominano ((, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,)) i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

Il 31 agosto 2020 un assessore di sesso femminile rassegna le dimissioni e quindi la compagine della Giunta Comunale viene a ridimensionarsi in Sindaco (maschio) + 2 assessori maschi + un assessore di sesso femminile.

Nel tempo intermedio tra le dimissioni dell’assessore femminile (31 agosto 2020) e la ricostituzione della composizione originaria di n. 4 assessori + Sindaco, avvenuta in data 21 settembre 2020, con la nomina dell’assessore di sesso femminile in sostituzione dell’assessore dimesso, viene adottata una deliberazione di Giunta.

Un consigliere di opposizione rileva ed eccepisce in seduta di Consiglio Comunale del 24 settembre 2020 che la Delibera adottata nel tempo intermedio, ed esattamente il 7 settembre 2020, ha violato il disposto del citato articolo 46 comma 2.

Si richiede se effettivamente siamo di fronte ad una violazione del disposto normativo o se al contrario, come sostiene il sottoscritto non siamo di fronte a nessuna violazione del disposto normativo per le seguenti motivazioni: 

1) La giunta comunale è stata costituita regolarmente all’origine rispettando anche il disposto dell’art. 1 comma 137 della Legge 56/2014 che prevede: Nelle Giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico. Nella giunta origoinaria infatti ogni assessore ha il peso del 20 per cento nella composizione (60 per cento di maschi: Sindaco + 2 assessori maschi) e (40 per cento n. 2 assessori di sesso femminile).

2) Le dimissioni di un assessore sono sopraggiunte e non erano prevedibili pertanto, per il principio di buon andamento dell’azione amministrativa e di continuità dell’azione, la Giunta ha continuato a lavorare anche in composizione minoritaria. Il Sindaco ha provveduto in modo celere in data 21 settembre 2020 alla nomina di un ulteriore assessore di sesso femminile, ricostituendo l’originaria composizione in aderenza ai disposti normativi a presidio della parità di genere.

3) Si ritiene infine che tale rispetto normativo debba essere osservato in fase di nomina degli assessori e non in fase di funzionamento dell’organo collegiale, altrimenti si arriverebbe all’assurda fattispecie che dovrebbero essere presenti sempre e comunque tutti gli assessori. 

Si richiede pertanto un vostro parere in merito all’operato della scrivente Amministrazione.

Risposta

Si ritiene condivisibile la ricostruzione contenuta nel quesito, tenuto conto dell’esigenza di assicurare il buon funzionamento dell’ente nei tempi compatibili alla sostituzione dell’assessore dimissionario, al fine di rispettare la quota “rosa”. In ogni caso, le deliberazioni approvate sono valide ed efficaci sino ad eventuale impugnazione nei termini di legge innanzi al TAR (60 gg. dalla pubblicazione o 120 gg. innanzi al Capo dello Stato) da parte di qualunque cittadino che ritenga di far valere l’eventuale vizio. In ogni caso, la nuova giunta, assicurata la composizione legale rispettosa della predetta quota, per eliminare ogni possibile rischio, ove detti termini non siano decorsi, potrà, comunque, confermare e fare proprie, con efficacia ex tunc,le deliberazioni già approvate durante il periodo in cui non è stata assicurata la parità di genere. Altrimenti, potrà attendere eventuali (ma non certi ricorsi) e adottare una deliberazione confermativa e sanante il vizio eventualmente lamentato nel ricorso a proposito della predetta quota. Si tratta, comunque, di ipotesi, in quanto – come detto – il principio di buon andamento della PA deve essere declinato rispetto alle situazioni concrete, comprese quelle esposte nel quesito.

29 settembre 2020              Eugenio De Carlo

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