Condizioni di conflitto

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
02 Ottobre 2020

Nel mio Comune non è presente la figura di segretario e il Responsabile dell'Ufficio ragioneria è assunto ex art 110 comma 1. Il 20 e 21 settembre è stato eletto un nuovo sindaco. Adesso chi firmerà tutti gli atti propedeutici al nuovo avviso pubblico per la selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000?

Nello specifico, sarebbe lo stesso dipendente assunto ex art. 110 comma 1 a dover firmare il nuovo avviso pubblico per il conferimento del nuovo incarico e, con molta probabilità, l’unica domanda di partecipazione sarà proprio quella del soggetto, già dipendente assunto ex art. 110 e firmatario del nuovo avviso pubblico.

È possibile procedere in questo modo?

Risposta

All’ordinamento interno dell’ente spetta il compito di risolvere le condizioni di conflitto che possono presentarsi nel compimento di atti nell’interesse dell’amministrazione. Quando il responsabile di una unità organizzativa è chiamato ad assumere una decisione nella quale è in una posizione di conflitto anche solo potenziale è tenuto a comunicare tale condizione e ad astenersi.

L’art. 3, comma 2, del DPR 62/2013 (“codice di comportamento dei dipendenti pubblici”) impone ai dipendenti pubblici l’astensione “in caso di conflitto di interessi”. Il successivo art. 6, comma 2, recita: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali…” e l’art. 7 stabilisce che “Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.

La mancata astensione costituisce violazione del codice di comportamento e quindi violazione dei doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Si deve ritenere che, nella particolare organizzazione dell’ente per come emerge dal quesito e in assenza di specifiche disposizioni interne, spetta al Sindaco pronunciarsi sull’astensione e contestualmente affidare ad un altro responsabile il procedimento.

25 settembre 2020        Angelo M. Savazzi

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