Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiDestinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni di cui all'art. 208 comma 1 e dei limiti massimi di velocita' di cui all'art.142, comma 12-bis - rendicontazione in scadenza 30.09.2020. Si chiede stante che l'ente ha sempre ragionato sugli accertamenti, impegni e svalutazione crediti (calcolo limite art 208 al netto della svalutazione) se per importo incassato lettera A sia da inserire importo competenza con o senza residui riscossi (Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada).
Premesso che la terminologia utilizzata sia nel decreto del MIT-Interno del 30 dicembre 2019 che nelle istruzioni operative recate dalla successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 14/F.L. del 9 luglio 2020 non brilla certamente per chiarezza, soprattutto se si tiene conto del significato contabile dei termini ivi utilizzati, si osserva comunque che:
1) il punto 2 della circolare sopra citata precisa che "" Per proventi si intendono le somme incassate nell’anno a cui si riferisce la relazione …", al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi;
2) il comma 6 dell'articolo 1 del decreto ministeriale sopra indicato espressamente stabilisce che "" In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell’anno 2019 "".
Stante il riferimento alle "violazioni accertate nel corso dell'anno 2019", appare condivisibile la interpretazione secondo cui non debbano conteggiarsi le riscossioni effettuate nel 2019 in contro residui 2018 e precedenti; conseguentemente alla voce "A" va indicato il solo importo incassato in conto competenza 2019, senza computare le riscossioni in conto residui 2018 e precedenti.
29 settembre 2020 Ennio Braccioni
Le indicazioni del Ministero della Cultura
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