Trattamento del dipendente in attesa dell'esito del tampone rino-faringeo per COVID-19

Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
03 Ottobre 2020

Si chiede come considerare l'assenza dal luogo di lavoro durante il periodo in cui il dipendente attende l'esito del tampone (prescritto dal medico di medicina generale oppure dalla ASL competente) dopo una positività riscontrata a seguito di un test sierologico.

Nello specifico, non è chiaro se, anche nell'ipotesi in cui il tampone risulti negativo, è corretto imputare a malattia i giorni di assenza dal lavoro sulla base della sola prescrizione del medico di base oppure, in caso di indagine epidemiologica, della prescrizione della ASL competente.

Altresì, In questo lasso di tempo, al dipendente è consentito lavorare in smart working?

Si chiede inoltre se secondo la normativa vigente, può essere accettato un certificato di malattia cartaceo, recante la dicitura "cartaceo per difficoltà nella trasmissione telematica".

Risposta

Con il D.L. n. 9/2020, art. 19, comma 1, il Governo ha stabilito che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed ha aggiunto al comma 1 dell’art. 71, D.L. n. 112/2008, che dalla norma sono esclusi i periodi relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Sempre il D.L. n. 9/2020, al comma 3 del citato art. 19 ha stabilito anche che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 6/2020, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge ma, nel caso di specie, l'Amministrazione non corrisponderà l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Logicamente non spetteranno neanche i buoni pasto.

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, l’operatore di sanità pubblica rilascia una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data inizio e data fine.

E’, inoltre, corretto imputare a malattia il periodo trascorso in quarantena sulla base della prescrizione del medico di base o della ASL competente.

Il dpcm 7 agosto 2020 prevede che i dipendenti costretti all’isolamento domiciliare o in quarantena, anche se asintomatici che quindi non presentano i sintomi della malattia, non possono lavorare in smart working.

Infine il datore di lavoro può accettare il certificato medico anche se non è stato possibile effettuare la trasmissione telematica da parte del medico curante.

30 settembre 2020                 Daniele Conforti

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