Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La Polizia Locale e l’uso dei droni
Servizi Comunali Dotazioni di servizioApprofondimento di Marco Massavelli
La Polizia Locale e l’uso dei droni
Marco Massavelli
Sono sempre di più i Comandi di Polizia Locale che acquistano in dotazione dei droni per l’utilizzo nei servizi operativi
Quali sono le regole da rispettare?
Nel periodo di emergenza sanitaria relativa al Coronavirus, anche la Polizia Locale, dapprima esclusa, è stata autorizzata all’utilizzo dei droni, con particolare riguardo alle necessità di controllo del rispetto delle regole del lockdown: il Ministero dell’Interno, infatti, con nota del 30 marzo 2020, ha dato l’ok per l’utilizzo dei droni per il controllo del rispetto dei divieti di spostamenti dalla propria abitazione.
E’ immediatamente seguita nota dell’ENAC, del 31 marzo, che ha fornito importanti chiarimenti tecnici.
i Comuni devono, preventivamente all’utilizzo dei SAPR da parte delle Polizie locali, informare e coordinarsi con i Prefetti delle città di riferimento, indicando le aree urbane dove si concentreranno prevalentemente i controlli con l’utilizzo dei droni, al fine di evitare sovrapposizioni con le altre Forze di Polizia.
Ciò premesso, si evidenzia che secondo le previsioni contenute nell’articolo 743 del Codice della Navigazione, i mezzi aerei a pilotaggio remoto sono degli aeromobili e, al fine di dare attuazione alle previsioni codicistiche, l’ENAC, con il Regolamento “Mezzi aerei a Pilotaggio Remoto” e con la Circolare ATM 09, ha definito le disposizioni per il loro utilizzo nello spazio aereo nazionale.
In particolare, secondo il citato Regolamento, tutti gli aeromobili a pilotaggio remoto con massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, a prescindere dalle operazioni effettuate, devono sottostare alle seguenti condizioni:
• registrazione dell’operatore nel portale d-flight (art. 8 comma 1);
• identificazione del mezzo tramite apposizione del QR code (art. 8 comma 1);
• rispetto delle regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo (art. 24).
Il volo in ambiente urbano è considerato un’operazione critica (art. 10) per la quale i requisiti richiesti sono:
Gli APR delle Polizie locali, non rientrando nelle previsioni dell’articolo 744 del Codice della Navigazione (Aeromobili di Stato), sono quindi assoggettati al Regolamento dell’ENAC e alla Circolare ATM 09.
Per tali operazioni l’Amministrazione locale assume gli obblighi e le responsabilità dell’operatore di cui all’art. 11.
Inoltre, in assenza di droni nella diretta disponibilità delle Polizie locali, è stato convenuto che queste possano avvalersi di mezzi e piloti appartenenti all’organizzazione di un operatore terzo già registrato e noto all’ENAC che affianca l’amministrazione di Polizia locale e opera, sulla base di un accordo tra le parti, sotto le indicazioni e la responsabilità di quest’ultima.
Infine, riguardo alle regole di circolazione e di utilizzo dello spazio aereo, l'Ente ha provveduto a deregolamentare le disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto e quelle contenute alla parte 7 della Circolare ENAC ATM 09.
In particolare, è stato consentito agli Enti di cui all'art. 744 del Codice della Navigazione (Forze di Polizia, della Dogana, dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento della Protezione civile) e alle Forze di Polizia locale, di poter operare anche in prossimità degli aeroporti (zona rossa) fino ad un’altezza massima di 15 metri.
Anche dopo il periodo di lockdown, però, si può ritenere che l’utilizzo dei droni per la Polizia Locale sia ancora in vigore, nel rispetto delle suindicate disposizioni.
L’utilizzo di questo strumento per la Polizia Locale riguarda le attività di monitoraggio e controllo del territorio, prevalentemente, ma non esclusivamente, nei seguenti ambiti operativi:
Dal punto di vista della privacy, o meglio, del trattamento dei dati personali, i dati audio visivi raccolti potranno essere utilizzati per fini investigativi o per la ricostruzione dei fatti. Questi dati saranno conservati per un tempo congruo, nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
Infine, è esclusa la possibilità di utilizzare il sistema per finalità di controllo dei lavoratori, per fini disciplinari o per la valutazione delle prestazioni lavorative.
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