Approfondimento di Michele Deodati

Pubblici spettacoli: burocrazia più leggera con la conversione del decreto semplificazioni

Servizi Comunali Polizia amministrativa
di Deodati Michele
06 Ottobre 2020

Approfondimento di Michele Deodati                                                                       

Pubblici spettacoli: burocrazia più leggera con la conversione del decreto semplificazioni
 

Michele Deodati


 La conversione in legge del decreto semplificazioni ha inciso anche in materia di spettacoli dal vivo, inserendo un articolo (38-bis), che reca una disciplina di favore, al fine di far  fronte alle ricadute  economiche  negative  per  il  settore  dell'industria culturale conseguenti  alle  misure  di  contenimento  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 La procedura

 Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento al TULPS, in via sperimentale fino al  31  dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli  dal  vivo  che  comprendono attività culturali quali  il  teatro,  la  musica,  la  danza  e  il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le  ore 23, destinati ad un massimo  di  1.000  partecipanti,  ogni  atto  di autorizzazione, licenza,  concessione  non  costitutiva,  permesso  o nulla osta comunque denominato,  richiesto  per  l'organizzazione  di spettacoli  dal  vivo,  il  cui   rilascio   dipenda   esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge  o da atti amministrativi a  contenuto  generale,  e'  sostituito  dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui  all'articolo  19 della legge 7 agosto 1990, n.  241, presentata  dall'interessato  allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo,  fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida  adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione  del  contagio  da COVID-19  e  con  esclusione  dei  casi  in  cui  sussistono  vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si  svolge  lo spettacolo in oggetto.

 In sostanza, si amplia la possibilità di utilizzare la Scia per eventi che, essendo al di sopra delle 200 persone, comporterebbero il rilascio di un’autorizzazione e il preventivo sopralluogo della Commissione di Vigilanza pubblici spettacoli. Con la modifica intervenuta, oltre al regime di Scia è stata estesa anche la possibilità di produrre una relazione tecnica in luogo del sopralluogo della Commissione di Vigilanza.

 

 I contenuti della Scia

 La segnalazione indica  il  numero  massimo  di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo  spettacolo  ed è corredata dalle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e dell'atto di notorietà per  quanto  riguarda  tutti  gli  stati,  le qualità personali e i fatti previsti negli  articoli  46  e  47  del testo unico documentazione amministrativa,  nonché da  una  relazione  tecnica  di  un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o  nell'albo  degli architetti  o  nell'albo  dei  periti  industriali  o  nell'albo  dei geometri che attesta la rispondenza  del  luogo  dove  si  svolge  lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto  del  Ministro dell'interno. L'attività oggetto  della  segnalazione  può  essere  iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

 

 I controlli

 L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione dell'attività e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di essa. In  caso  di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e dell'atto di notorietà false  o  mendaci,  l'amministrazione,  ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali  di  cui  al  comma  5 dell’art. 38-bis, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  puo' adottare i provvedimenti di  cui  al  primo  periodo  anche  dopo  la scadenza del termine di sessanta giorni.

30 settembre 2020

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