Modalità recupero quote incentivi ex art. 4 del DL 16/2014

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
08 Ottobre 2020

L'ente dal 2020 dovrà applicare un recupero in base all'art. 4 del DL 16/2014 (cosiddetto decreto Salva Roma) per recuperare quote di incentivi di anni precedenti, il recupero verrà fatto diversi anni a decorrere dal 2020 con un taglio costante del fondo decentrato.

Si chiede se il taglio vada indicato già in sede di costituzione della parte stabile del fondo, dunque nella determinazione del responsabile del servizio finanziario che definisce la parte stabile, ovvero vada indicato in sede di contratto decentrato, in coda alla definizione della parte stabile e variabile, inserendo direttamente la decurtazione nel contratto decentrato in sede di stipula della preintesa e nel successivo contratto decentrato.

Risposta

In base ai principi fondamentali evidenziati in materia dalle varie sezioni di controllo della Corte dei conti (cfr.. ad es.,deliberazione n. 164/2018 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia), la corretta gestione del fondo comprende “tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate.

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse, nell’ambito del quale dovranno essere allocate le risorse stabili, così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale, finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio.

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR).

Pertanto, in base al citato iter, già nei documenti di programmazione e di bilancio deve essere inserito, previa approvazione da parte della Giunta comunale, il piano di recupero di cui all’art. 4 DL 16/2014, inserendo nelle previsioni di bilancio le somme che, a bilancio approvato, col parere del responsabile del servizio finanziario e dei revisori dei conti, andranno a costituire il fondo delle risorse destinato alla contrattazione decentrata che avrà luogo in base alle effettive disponibilità, destinando, nei limiti delle risorse disponibili e in base alla natura delle stesse (stabili o variabili) agli istituti contrattuali decentrati correlati. 

5 ottobre 2020               Eugenio De Carlo   

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