Cessione credito

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
13 Ottobre 2020

Nell'ambito di un appalto pubblico, l'appaltatore ha ceduto il credito ad un Istituto Bancario, mediante atto pubblico regolarmente notificato al Comune.

Il Comune, non avendo rifiutato nei 45 giorni a disposizione la cessione del credito, ha, automaticamente accettato la stessa in forza dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Si chiede se il credito ceduto consista nel solo diritto a ricevere quanto regolarmente fatturato dalla ditta appaltatrice o se la cessione del credito comporti altresì il diritto dell'Istituto di Credito ad emettere fatture nei confronti del Comune. In particolare, nel caso in esame, l'Istituto ha emesso fattura nei confronti del Comune per la riscossione degli interessi di ritardato pagamento delle fatture, interessi anatocistici sugli interessi moratori oltre alle somme di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture pagate in ritardo.

Risposta

L’operato del cessionario è corretto: infatti, l’art. 1263, comma 1, c.c. dispone che Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”.

In particolare, l’espressione “altri accessori” comprende anche gli interessi: ed infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 978/2016, “la previsione del comma 1 dell’ art. 1263, secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli altri accessori, va intesa nel senso che nell’oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione; in tale previsione rientrano, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente, sicché solo ove fossero stati concordati, per iscritto in base all’art. 1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c., mentre, in difetto di tale pattuizione tra le parti originarie del rapporto obbligatorio, gli stessi spettano al tasso legale”.

In sintesi, perciò, l’emissione della fattura per gli interessi è legittimo.

7 ottobre 2020            Mario Petrulli

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