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ANCI – 29 maggio 2025
Il danno all’immagine del Comune cagionato dal Consigliere comunale e la “frattura” della credibilità dello Stato
Servizi Comunali Responsabilità amministrativaApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
Il danno all’immagine del Comune cagionato dal Consigliere comunale e la “frattura” della credibilità dello Stato
Pietro Alessio Palumbo
Il danno all’immagine della Pubblica amministrazione consiste nel grave pregiudizio arrecato al prestigio, al “buon nome” e alla personalità della Pubblica amministrazione in conseguenza della condotta illecita del pubblico agente in essa incardinato ovvero ad essa legato dal rapporto di servizio.
Ebbene ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell’articolo 97 della Costituzione e quindi in dispregio delle specifiche funzioni assegnate e delle connesse responsabilità, si traduce in una alterazione della “identità” stessa della Pubblica amministrazione, e, in più e forse peggio, nell’apparire di una sua parvenza negativa quale organizzazione strutturata in maniera “confusa” ovvero gestita e diretta in modo inefficiente, irresponsabile e superficiale: in altre parole, inaffidabile.
Il fatto-reato
A ben vedere in virtù della normativa processuale penalistica la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illeceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Il giudizio di responsabilità erariale
La definitività della condanna penale fa stato anche nel giudizio per responsabilità erariale in quanto in forza della descritta normativa processuale che costituisce una eccezione al principio di autonomia del giudizio contabile, rispetto a quello penale, l’efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per responsabilità amministrativa si estende all’accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica oggettiva, quali la condotta, l’evento e il nesso di causalità materiale, assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento.
Il danno alla “credibilità” delle Istituzioni
Segnatamente il danno all’immagine si sostanzia in un danno erariale derivante dalla lesione del buon andamento della Pubblica amministrazione la quale a causa della condotta illecita del pubblico agente perde di credibilità e affidabilità all’interno e all’esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato “usuale” dell’Ente pubblico di riferimento.
La prova del danno al (buon) nome dell’Istituzione
L’esistenza del danno all’immagine dell’Amministrazione pubblica come ogni altro danno erariale deve essere sempre dimostrato, provato dalla Procura regionale della Corte dei Conti. Tale danno pertanto non può coincidere semplicemente con la condotta illecita del pubblico agente, ma deve essere provata la lesione a danno della Cosa pubblica di appartenenza in termini di perdita di “nome” che costituisce la conseguenza del fatto lesivo.
Il comportamento “sprezzante” del Consigliere comunale
Ebbene come chiarito dalla Corte dei Conti Sicilia con la recente sentenza n.375/2020, la condotta del Consigliere comunale posta in essere con abuso delle funzioni accertata in sede penale per la commissione di fatto-reato di induzione a dare utilità, dimostra la “sprezzante” volontà di violare le regole di condotta e i doveri di servizio scaturenti dal rapporto funzionale con il Comune.
Doveri riconducibili ai fondamentali principi di legalità, trasparenza e imparzialità che sempre dovrebbero informare l’azione della Pubblica amministrazione e dei suoi funzionari e agenti.
Viepiù se questi ultimi svolgono un mandato elettivo di rilievo politico e quindi siano chiamati a svolgere fondamentali funzioni pubbliche di indirizzo e controllo politico-amministrativo nel perseguimento del pubblico interesse ai sensi degli artt. 54 e 98 della Costituzione, e 36, 38, 42, e 93 del Testo unico degli enti locali.
La propagazione “mediatica”
A tale deduzione va legata la inevitabile diffusione mediatica delle vicende penali legate ad amministratori locali. E ciò a grave discredito per il Comune con conseguente perdita di fiducia della Comunità locale nell’operato degli amministratori, suoi “rappresentanti”.
L’incrinatura del senso di appartenenza al Comune, forma e sostanza dello “Stato”
In altre parole i cittadini che hanno eletto i Consiglieri comunali affinché gli stessi, quali componenti del relativo organo di governo, curino gli interessi generali della Comunità e ne promuovano lo sviluppo senza alcuna interferenza di interessi particolari e illeciti, a seguito di condotte penali per fenomeni corruttivi, vivono una “incrinatura” del senso di affidamento e di appartenenza al Comune, il quale nel rappresentare l’Ente pubblico territoriale di maggiore prossimità, per la Comunità locale rappresenta in forma e sostanza “lo Stato” stesso.
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