Agenzia delle entrate Riscossione – Comunicato 16 ottobre 2020
Servizi Comunali Imposte e tasseCOVID-19: cosa succede dopo il 15 ottobre
Agenzia delle entrate Riscossione
COVID-19: cosa succede dopo il 15 ottobre
Il 15 ottobre 2020 sono scaduti i termini di sospensione dell’attività di riscossione contenuti nei provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19.
Cessati gli effetti delle misure contenute nel “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), seppur con gradualità, riprende l’attività dell’Agente della riscossione relativa all'invio delle cartelle e degli altri atti di riscossione.
Infinee, tornerà ad essere applicata l’ordinaria disciplina in materia di verifiche di inadempienza da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973.
Di seguito vengono riepilogati i termini per il pagamento delle cartelle e dei piani di rateizzazione con scadenza nel periodo di sospensione, nonché quelli relativi alle rate 2020 della “Definizione agevolata”, così come modificati dal “Decreto Rilancio” (DL. n.34/2020).
Pagamento cartelle e rateizzazioni
Il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, con scadenza compresa tra l’8 marzo (*) e il 15 ottobre 2020, dovrà avvenire entro il prossimo 30 novembre.
Entro il medesimo termine del 30 novembre dovranno essere altresì versate le rate dei provvedimenti di dilazione concessi con scadenza nel periodo di sospensione 8 marzo (*) - 15 ottobre 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 15 ottobre o richiesti entro la medesima data, il contribuente potrà comunque beneficiare del maggior periodo di decadenza (introdotto dal “Decreto Rilancio” e i cui effetti sono stati successivamente prorogati dal “Decreto Agosto”), stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.
Infine, le rate con scadenza successiva al 15 ottobre dovranno essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
Delibera del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2025
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile - Ordinanza 2 aprile 2025, n. 1135
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: