Mansioni comprese nella copertura Inail con voce tariffa 722 di una dipendente inquadrata nell'area Istruttori
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn agente di polizia locale cat d4 con una retribuzione di posizione di 16.000 euro annua è dato in convenzione per 12 ore ad un altro comune. All'altro comune viene richiesto 1/3 della p.o. proporzionale alle ore prestate. Quest'anno, in fase del rinnovo della convenzione, l'altro comune ci ha comunicato che il loro o.i.v. ha pesato la p.o. della polizia locale di meno di 16.000 euro e quindi vorrebbero corrispondere solo 1/3 della p.o come da loro pesata. Si chiede di conoscere quale è la metodologia corretta e quale dei due comuni dovrebbe adeguarsi all’altro.
La soluzione è nella disciplina di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 2016-2018 funzioni locali, in base al quale nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
Ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un principio di logica e razionalità, si ritiene che la quota di retribuzione di posizione e di risultato, “rimborsata” dai comuni, non vada calcolata nel “tetto di spesa” dell’ente “A”, mentre dovrà essere calcolata dai comuni “utilizzatori” nel proprio tetto, riferito all’anno 2016.
19 ottobre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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