Indennità amministratori locali

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
20 Ottobre 2020

Un comune nato da una fusione fra enti esprime alla data del censimento una popolazione superiore a 10 mila abitanti e secondo i dati ISTAT inferiore al penultimo anno relativo all’esercizio in corso. Alla luce del principio di invarianza della spesa si chiede di conoscere come applicare la stessa e quindi se le indennità di carica degli assessori e sindaco devono garantire un importo che esprime le indennità di carica di cui al dm 119/2000 calcolate riducendo le stesse in misura corrispondente ad un numero di assessori inferiore ai 10 mila abitanti e quindi con un riparto della differenza fra gli assessori in carica. Ovvero come calcolare tale differenza e se la stessa vada calcolata anche alle giunte comunali e alla indennità corrispondente.

Risposta

L'art. 156 comma 2 del TUOEL dispone che le disposizioni dello stesso e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché l'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità Montane. La Corte dei conti-Basilicata, con la delibera n. 16/2019, si è espressa sulla corretta determinazione delle norme da applicare per individuare la dimensione demografica del Comune, al fine di allineare al suo andamento le indennità di funzione spettanti agli amministratori, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D. M. 119/2000. Ai fini dell’individuazione dell’indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, va ancorata la classificazione demografica dell’Ente al criterio dinamico indicato dall’art. 156, comma 2, TUEL, dovendosi tener conto, cioè della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT. Tanto più si considera la volontà legislativa, ispiratrice della norma richiamata, diretta ad attualizzare il più possibile il parametro indennitario da corrispondere per l’assolvimento delle relative funzioni degli amministratori locali al volume della popolazione residente in un dato momento storico, comportante l’incremento delle indennità seguito da un aumento di popolazione, con il coevo passaggio dell’Ente ad una classe demografica superiore, e la diminuzione delle indennità per effetto di una riduzione della popolazione con il declassamento demografico dell’Ente locale. Così in conclusione, il criterio della ".. popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente..", di cui all’art. 156, comma 2, D. Lgs. 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D. M. 119/2000, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori locali. 

19 ottobre 2020       Eugenio De Carlo

 

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