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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Assunzioni disabili, contrordine della Corte dei conti per il calcolo della spesa
Servizi Comunali Spesa personaleApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Assunzioni disabili, contrordine della Corte dei conti per il calcolo della spesa
Amedeo Di Filippo
La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 134 dell’8 ottobre (file allegato).
Il quesito
Per la prima volta i magistrati contabili si trovano a misurarsi con l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, che ha introdotto un nuovo modello di calcolo delle spese di personale, correlate non più a tetti normativamente imposti e al turn over ma alla sostenibilità finanziaria del singolo ente. La norma infatti dispone che i Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, non superiore al valore soglia della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Il nuovo contesto normativo è stato reso operativo dallo scorso 20 aprile ad opera del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 17 marzo 2020.
Un Sindaco chiede alla sezione Lombardia un parere in ordine al rapporto tra la disciplina delle assunzioni obbligatorie previste dalla Legge n. 68/1999 e le disposizioni in materia di assunzioni introdotte dal citato art. 33, comma 2. In particolare, il primo cittadino chiede se le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, restino escluse dal tetto di spesa previsto dal comma 557 e seguenti della Legge n. 296/2006, che in quel contesto era questione assodata.
La spesa
Secondo la sezione, la trama normativa è stata “rivoluzionata” dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, che prevede un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale: alla spesa per il personale oggetto di obblighi di riduzione, afferma, si sostituisce la grandezza dinamica costituita dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente e la media delle entrate correnti. Questo segna una “discontinuità” con la precedente disciplina limitativa delle assunzioni basata sui tetti di spesa e sulla limitazione del turn-over, talché non è più possibile trasporre i vecchi concetti (ed eccezioni) alle nuove formule.
La conseguenza è che la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, fermo restando che all’interno di tale spesa il Comune dovrà comunque rispettare la quota di riserva fissata dall’art. 3 della Legge n. 68/1999.
16 ottobre 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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