Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Danno erariale al Sindaco per la richiesta del parere all’avvocato esterno

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di Giannotti Vincenzo
21 Ottobre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                       

Danno erariale al Sindaco per la richiesta del parere all’avvocato esterno.

Vincenzo Giannotti

Nonostante il parere negativo rilasciato dall’Avvocatura interna sulla possibilità di procedere al rimborso delle spese legali ai Consiglieri comunali per archiviazione del procedimento penale, per il delitto di peculato, il Sindaco ha chiesto un parere pro veritate ad un avvocato esterno. La spesa del legale esterno è stata considerata danno erariale per la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (sentenza n.544/2020) in quanto disposta in assenza dei presupposti di legge.

La vicenda

La Procura della Corte dei conti ha rinviato a giudizio il Sindaco, per responsabilità erariale, per aver conferito un incarico ad un legale esterno, al fine del rilascio di un parere pro veritate sul possibile rimborso delle spese legali sopportate da alcuni consiglieri comunali coinvolti in un giudizio penale risoltosi con archiviazione, nonostante il parere negativo reso dall’Avvocatura comunale. Secondo la prospettazione di quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto escludersi che i fatti oggetto di contestazione fossero stati posti in essere in nome e per conto, oltre che nell’interesse dell’amministrazione. Si precisava, inoltre, nel parere dell’avvocatura interna, come l’apertura del procedimento penale nei confronti dei consiglieri avesse posto in luce l’esistenza di un conflitto di interessi in quanto il reato contestato ai consiglieri comunali locale come parte offesa. Infine, dalla lettura del decreto di archiviazione del procedimento penale, avviato in ragione dell’acquisizione di gettoni di presenza da parte dei consiglieri, nella qualità di componenti delle commissioni consiliari permanenti, rendeva arduo ipotizzare l’assenza di tale conflitto di interessi.

Contrariamente a quanto affermato dalla Procura, il Sindaco si è difeso precisando come il parere rilasciato dall’Avvocatura sarebbe stato precedente all’intimazione ricevuta successivamente da alcuni consiglieri sulla debenza delle somme sostenute e, quindi, sarebbe stato finalizzato a consentire all’Ente di assumere una risoluzione provvedimentale definitiva e, quindi, sarebbe stato connotato dei caratteri della decisività e dell’aggiornamento. Nel caso di specie, a dire del Sindaco, la decisione di incaricare un legale esterno non sarebbe stata illegittima, illogica ed irragionevole.

La decisione del Collegio contabile

Il Sindaco ha attivato, nel caso di specie, un incarico di consulenza in conformità all’art.7, comma 6, del d.lgs. 165/01 a mente del quale “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. Nel caso di specie, pertanto, il Sindaco avrebbe potuto  conferire l’incarico solo sul presupposto dell’assenza di una propria struttura organizzativa ovvero di carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione. Il Collegio contabile rileva come, la non conformità dell’azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento, pur non essendo idonea a generare una responsabilità amministrativa può, tuttavia, assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l’Ente. E’ stato evidenziato dalla Procura erariale come, nel caso concreto,  l’incarico di consulenza conferito al legale esterno fosse inutile, non essendoci alcuna traccia di motivazione nel provvedimento di conferimento dell’incarico esterno La motivazione, inoltre, avrebbe dovuto essere rafforzata in considerazione dell’esaustivo parere reso dall’avvocatura interna, assolutamente idoneo a consentire al competente ufficio di assumere le definitive determinazioni in ordine alla mancata spettanza del rimborso delle spese legali ai consiglieri. In merito, inoltre, alla nomina del legale, non risultano modalità di individuazione dello stesso, senza alcuna menzione al corrispettivo in via preventiva indicato dal legale per l’attività richiesta. Secondo il Collegio contabile, inoltre, non sarebbe dato ravvisare l’utilità dell’incarico esterno ove è evidente che il medesimo supporto avrebbe potuto essere fornito dall’avvocatura interna, che ben avrebbe potuto rispondere ad eventuali richieste di approfondimento ritenute indispensabili, con la precisazione che l’avvocatura non deve assumere decisioni al posto degli uffici con funzioni gestorie ma deve limitarsi a fornire i parametri di legalità entro cui detta funzione deve muoversi.

I giudici contabili, pertanto, confermano la responsabilità amministrativa del Sindaco ed il conseguente danno erariale pari alle risorse finanziarie sborsate dall’ente per il pagamento dell’inutile parere pro veritate richiesto all’avvocato esterno.     

20 ottobre 2020

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