Indennità di mansione art 9. L.113/1985

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
21 Ottobre 2020

Si chiede di sapere se l'indennità di mansione art 9. L.113/1985 per centralinista non vedente deve essere erogata in caso di dipendente in congedo 2 anni L.104 per familiare.

Risposta

Si ritiene che la risposta debba essere negativa. Secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero Tesoro 4 novembre 1992, n. 84, l'indennità di mansione è erogata:

  • per ogni giornata di effettivo servizio
  • non viene corrisposta nei periodi di assenza dal lavoro ad eccezione dei giorni:
    • di ferie (congedo ordinario)
    • di infortunio sul lavoro
    • di malattia dipendente da causa di servizio
    • di permesso sindacale (limite massimo di 4 giornate mensili)
    • di assenze per donazione sangue
    • di frequenza di corsi professionali tenuti dall'amministrazione di appartenenza
    • di assenze per esigenze di servizio
    • di assenze per permessi 104/92, articolo 33, comma 6.

Il congedo cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 viene fruito per assistere un familiare e non per esigenze personali del centralinista. Pertanto, si è dell’avviso che non sussistano le condizioni per erogare l’indennità.

20 ottobre 2020             Fabio Venanzi

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