Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 10 giugno 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede cortesemente di avere la normativa di riferimento nazionale e regionale per la Lombardia in merito ad un progetto di fattibilità gestionale per la realizzazione di un poliambulatorio e di punti prelievo (pubblico/privato) in edificio di proprietà comunale da riconvertire.
Si premette che la formulazione del quesito non aiuta molto a focalizzare quale sia il profilo problematico da approfondire.
Comunque, la normativa della Regione Lombardia definisce quali ambulatori quelle strutture:
Rivestono inoltre lo status di ambulatorio:
La normativa della Regione Lombardia prevede che, per esercitare questa attività, occorra presentare una SCIA alla ASL territoriale di competenza, la quale provvederà a verificare i requisiti entro 60 giorni.
Allo SUAP viene presentata una comunicazione di inizio attività al momento della attivazione del poliambulatorio. L’art. 15, comma 1, della Legge regionale n° 23/2015 stabilisce, poi, che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è rilasciata dalla ATS ed è richiesta solo per le Strutture sanitarie di ricovero e cura, i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica.
Tutte le altre Strutture sanitarie devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla ATS. Sono pertanto soggette a SCIA le strutture ambulatoriali ed odontoiatriche definite come Attività Odontoiatriche Mono-specialistiche (AOM). La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata anche nei casi di ampliamento e di trasformazione.
Per Ampliamento si deve intendere l’attivazione (aggiunta) di funzioni sanitarie precedentemente non svolte (es: nuova specialità). Le AOM non possono presentare istanze di ampliamento.
Per Trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate (es. da specialistica ambulatoriale a diagnostica per immagini) o il cambio d’uso di edifici o di parti di essi (con o senza interventi edili), destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie (es. acquisizione di nuovi locali precedentemente non adibiti ad attività ambulatoriale).
Non configura invece una trasformazione il caso in cui vengano apportate modifiche alla destinazione d’uso dei locali precedentemente utilizzati per scopi sanitari. In quest’ultimo caso dovrà essere inviata una comunicazione con presentazione di planimetrie aggiornate allo stato di fatto e dovranno essere aggiornate le certificazioni di conformità.
La d.g.r. 3312 del 2 febbraio 2001 “Approvazione delle direttive in ordine all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.08.1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private”, con la quale si indica l’iter procedurale per il rilascio degli atti autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie presso le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, al punto 2 delibera che per la medicina di laboratorio, al contrario che per tutte le altre attività sanitarie, vengono introdotti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal d.p.r. 14.01.97 e che il riordino dell’attività dei servizi di medicina di laboratorio è oggetto di apposito provvedimento.
Si riporta, infine, un elenco della normativa e dei provvedimenti amministrativi che possano riferirsi al caso di specie:
Sotto un altro profilo, l’ambulatorio infermieristico comunale è un servizio sanitario assistenziale che può essere attivato e gestito da liberi professionisti o da compagini associative del terzo settore in maniera da svolgere azione sussidiaria ed integrante del servizio sanitario nazionale. L’istituzione di questo modello organizzativo, già sperimentato in molte realtà regionali, si fonda su diversi fattori. Il primo è la regionalizzazione della sanità che ha comportato un necessario potenziamento dei servizi territoriali. L’altro è il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento delle malattie cronico-degenerative, la necessaria razionalizzazione del SSN, il bisogno di un miglioramento della qualità dei servizi e lo sviluppo dell’assistenza territoriale in grado di rispondere in maniera appropriata ai nuovi bisogni di salute dell’utenza.
Tutto ciò ha spinto molte realtà territoriali a sottoscrivere un nuovo modello di sviluppo, in grado di rispondere sempre più, con competenza, alle diverse esigenze della collettività, perseguendo un duplice obiettivo: fornire alla collettività un servizio fondamentale, quale quello del contributo al mantenimento della salute e decongestionare le strutture ospedaliere nella sua attività ambulatoriale e di pronto soccorso di bassa intensità. Il quadro di riferimento normativo per la gestione degli ambulatori infermieristici distrettuali è definito dal D.P.C.M. 29/11/11 (definizione dei LEA) e dal vigente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/92. Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti LEA: 2. Assistenza distrettuale – G Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare (cfr. All.1). È possibile quindi attivare, nell’ambito dei servizi socio sanitari, anche un’attività di assistenza ambulatoriale e il Comune, a tal proposito, deve preliminarmente scegliere la modalità di gestione (in house, affidamento all’esterno e così via) e dare atto in merito alla copertura in bilancio della relativa spesa prevista.
19 ottobre 2020 Elena Conte
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 10 giugno 2025
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
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