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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Capacità assunzionali al netto delle spese etero finanziate di personale a tempo determinato
Servizi Comunali Assunzione Spesa personaleApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Capacità assunzionali al netto delle spese etero finanziate di personale a tempo determinato.
Vincenzo Giannotti
I giudici contabili forniscono ulteriori specificazioni sui calcoli delle nuove capacità assunzionali discendenti dal decreto crescita, dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, dalla successiva circolare interministeriale pubblica in Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2020 e, infine, dal recente intervento legislativo contenuto nel d.l. 104/2020. E’ la Sezione di controllo della Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.91/2020) che ha precisato come le assunzioni di personale interamente finanziate da altri soggetti, sulla base di disposizioni legislative, non rilevano nel calcolo della spesa del personale e delle correlate entrate acquisite e finalizzate alle assunzioni temporanee, cos’ come non rilevano la parte di finanziamento parziale a carico di terzi sia nella parte entrata che nella spesa di personale per l’importo corrispondente. Tali indicazioni, già a suo tempo condivise dalla magistratura contabile sono state inserite, in fase di conversione del decreto “Agosto”, da legislatore coprendo legislativamente una lacuna del d.l. 34/2019 e del suo decreto attuativo.
La richiesta del Comune
Il Sindaco di un Comune ligure ha chiesto ai giudici contabili se, ai fini del calcolo della spesa massima di personale legittimante il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sia corretto escludere i costi sostenuti per le assunzioni a tempo determinato effettuate per fronteggiare l’emergenza (nel caso di specie riferite al crollo del “Ponte Morandi”) interamente finanziate dallo Stato. Precisando come oltre all’esclusione della spesa del personale, vadano altresì espunte, in modo simmetrico, anche le entrate correnti che nel periodo 2018 e 2019 sono state iscritte in bilancio, al fine della corretta definizione del valore soglia depurato da eventi eccezionali e straordinari come le assunzioni disposte per tale emergenza.
I vincoli per le assunzioni degli enti virtuosi
Prima di rispondere alla domanda posta dal Comune, che ha trovato ora specifica copertura legislativa, la problematica sollevata dell’ente locale riguarda il meccanismo previsto per le assunzioni degli enti virtuosi. Da una parte il legislatore ha fissato un valore soglia posizionando i diversi comuni in fasce demografiche all’interno delle quali la tabella 1 esprime il valore massimo della percentuale ottenuta dal rapporto spese del personale entrati correnti (queste ultime al netto del FCDE dell’ultimo bilancio assestato) dove si collocano gli enti cosiddetti virtuosi, ossia i comuni che hanno la possibilità di espandere le proprie assunzioni a tempo indeterminato fino al limite della percentuale. Il rapporto in questo caso è calcolato sul triennio dell’ultimo consuntivo approvato (attualmente l’anno 2019) ossia, spesa del personale da conto consuntivo (2019) e media delle entrate 2017-2019 al netto del FCDE del bilancio assetato del 2019. Tuttavia, la spesa non può superare la percentuale stabilita dalla tabella 2 della spesa del personale dell’anno 2018, anno quest’ultimo preso alla base dell’incremento della spesa del personale assentibile e progressivamente incrementata fino all’anno 2024. Spiega il Collegio contabile ligure come, proprio quest’ultima percentuale è quella che frena l’espansione della spesa, specie se all’interno della spesa del personale siano state inserite componenti straordinarie etero finanziate da enti terzi. Al fine, pertanto, di neutralizzare quest’ultimo effetto, la giurisprudenza contabile si è da tempo spesa prevedendo che questa spesa finanziata, avrebbe dovuto essere sterilizzata e, ciò, vale a maggior ragione con le nuove regole, potendo l’ente escludere sia la spesa del personale che le entrate finanziate da terzi e finalizzate ad autorizzare assunzioni in deroga. Le indicazioni della giurisprudenza contabile sono state finalmente recepite dal legislatore che con il decreto “Agosto” (d.l. 104/2020) il quale ha previsto quanto segue “a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.
Tale indicazione legislativa, pertanto, esprime un principio di carattere generale in materia di determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato da parte dei comuni, risolvendo il dubbio del Sindaco, potendo, in tal modo, espungere non solo la spesa del personale ma anche le entrate correnti relative ai finanziamenti ricevuti e finalizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato per la durata dell’emergenza.
21 ottobre 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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