Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Immigrazione, permessi di soggiorno e accoglienza: le novità del D.L. 130/2020 in materia di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo
Servizi Comunali Anagrafe popolazione residente (ANPR)Approfondimento di Andrea Bufarale
Immigrazione, permessi di soggiorno e accoglienza: le novità del D.L. 130/2020 in materia di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo
Andrea Bufarale
Come già detto nel precedente approfondimento dello scorso 11 luglio, (E’ incostituzionale vietare l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo: le prime indicazioni per gli ufficiali d’anagrafe dopo la sentenza della Corte Costituzionale) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell’art. 13 del c.d. “Decreto Sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018 che, in termini di legge negava ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
Il grande tema che venne posto quest’estate, a seguito della pronuncia della Corte, era quello della eventuale reviviscenza (come effettivamente poi è accaduto) all’art. 5 bis del D.Lgs. 142/2015, abrogato dal citato art. 13 del D.L. 113/2018 che prevedeva la procedura semplificata di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, svincolando detta iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente soggiornanti e per i cittadini italiani.
L’esecutivo ha comunque deciso di riordinare la normativa in materia emanando il D.L. 130/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21/10/2020 e pertanto rendendo esecutive le nuove norme di cui andremo a parlare a partire dal 22 ottobre scorso.
Per ciò che ci interessa nell’analisi odierna, del corposo dettato normativo che riordina una fetta della disciplina in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare , la parte che merita maggiormente interesse è sicuramente l’articolo 3 dal titolo “Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”.
Tale art. 3 al comma 2 infatti, introduce modifiche al cosiddetto già citato “Decreto accoglienza” (d.lgs. n. 142/2015) in ossequio a quanto deciso dalla Corte Costituzionale (sent. 186/2020), che aveva considerato l’esclusione dall’iscrizione anagrafica per gli stranieri richiedenti asilo come uno “stigma sociale”, prevedendo ora per i richiedenti asilo
sia la possibilità di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente sia il rilascio della carta d’identità della durata di tre anni valida naturalmente soltanto per il territorio nazionale (ed in deroga alla normativa generale che ne prevede la durata standard per tutti i cittadini maggiorenni di 10 anni) modificando nuovamente il modus operandi quotidiano degli ufficiali d’anagrafe.
Infatti, l’art. 5 bis d.lgs. 142/2015 che abbiamo prima citato e che aveva riacquistato validità a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, viene sostituito integralmente e prevede che il richiedente protezione internazionale, a cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo ovvero la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, venga iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.
Inoltre, ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.
Importante poi segnalare che per ciò che concerne i richiedenti protezione ospitati nelle strutture di accoglienza, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ovvero nelle modalità previste per la c.d. “convivenza anagrafica”.
Sulla scorta di tale disposizione, è fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti specificando che però, a differenza della normale “vita” dell’istituto della convivenza anagrafica, la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
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