Accesso extranet alla procedura anagrafe

Risposta al quesito dell'Avv. Federica Spuri Nisi

Quesiti
di Spuri Nisi Federica
27 Ottobre 2020

Si chiede se sia possibile dal punto di vista legislativo autorizzare il tribunale dei minorenni all'accesso extranet alla procedura anagrafe, come avviene per carabinieri e Guardia di Finanza.

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Risposta

L’art. n° 37 del DPR n° 223/1989 stabilisce: “1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. […]

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati”.

Il Tribunale dei Minori è un'autorità giudiziaria, quindi si ritiene che l'Ente debba autorizzarne l'accesso a seguito di specifica richiesta.

Come specificato al comma 4 del sopra indicato art., va in ogni caso stipulata una convenzione tra l’ufficio anagrafico e l’organo interessato.

Ad ogni modo i dati anagrafici dovranno essere trattati in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati, con il divieto di riprodurre i dati contenuti nell’anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla convenzione stipulata con il Comune.

E’ evidente che nella convenzione il Comune potrà indicare uno specifico profilo di consultazione.  

23 ottobre 2020               Federica Spuri Nisi

 

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