Gestione entrate derivanti dalla concessione di loculi cimiteriali non impegnate
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiHo bisogno di una consulenza in merito all'obbligo o meno della cessione della capacità assunzionale per trasferimento di funzione dal comune all'unione senza trasferimento di personale. La funzione dei servizi sociali è delegata a questa unione da tutti i comuni dell'umma, non hanno trasferito il personale per cui questa unione ha provveduto autonomamente a dotarsi di una graduatoria propria con selezione pubblica, ora avendo maturato i requisiti per la stabilizzazione non abbiamo gli spazi assunzionali per procedere, possiamo "obbligare" i comuni deleganti funzione a cedere una parte della propria?
L’art. 32, comma 5, Tuel stabilisce che “All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”.
Da un lato all’unione devono essere conferite le risorse umane necessarie per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, mentre la successiva cessione di capacità assunzionale da parte dei comuni è una possibilità che deve essere prevista da apposite convenzioni.
Nell’ambito della nuova modalità di calcolo delle capacità assunzionali basata sulla sostenibilità della spesa di personale, l’art. 33, comma 2 del DL 34/2019 ha introdotto una specifica disposizione che consente, ai comuni con popolazione fino 5000 abitanti, che fanno parte di una unione di comuni, il cui rapporto spesa di personale/media entrate correnti, secondo le definizioni fornite dal DM 17.3.2020 attuativo del predetto decreto legge, si collochi al di sotto del valore sogli indicato nella tabella 1 del Dm citato, l’assunzione di almeno una unità di personale di personale a tempo indeterminato, anche se ciò genera il superamento del valore soglia; i Comuni che procederanno in tal senso collocheranno dette unità in comando presso le corrispondenti Unioni, che ne sosterranno i relativi oneri, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
Con deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, n. 109 del 10 settembre 2020 è stato espresso l’orientamento secondo il quale il riferimento dell’art. 32, comma 5, del TUEL alla “ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale” debba essere ricondotto all’applicazione della nuova disciplina in materia sulla sostenibilità finanziaria della spesa introdotta dal DL 34/2019 e applicata dal DM 17.3.2020.
Tuttavia, chi scrive osserva che la normativa sulla nuova modalità di calcolo della facoltà assunzionali individua espressamente gli enti cui la nuova disciplina si applica e tra questi non sono presenti le Unioni di comuni i quali avendo una finanza sostanzialmente derivata difficilmente possono incidere su uno dei parametri del rapporto in base al quale viene determina la sostenibilità finanziaria della spesa e cioè le entrate.
Da ciò consegue:
Con riferimento al quesito al momento del trasferimento della funzione andava disciplinata la cessione del relativo personale fermo restando che la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non doveva comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti.
21 ottobre 2020 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Corte Costituzionale – Sentenza 17 aprile 2025, n. 49 e comunicato stampa
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