Cessione della capacità assunzionale

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
27 Ottobre 2020

Ho bisogno di una consulenza in merito all'obbligo o meno della cessione della capacità assunzionale per trasferimento di funzione dal comune all'unione senza trasferimento di personale. La funzione dei servizi sociali è delegata a questa unione da tutti i comuni dell'umma, non hanno trasferito il personale per cui questa unione ha provveduto autonomamente a dotarsi di una graduatoria propria con selezione pubblica, ora avendo maturato i requisiti per la stabilizzazione non abbiamo gli spazi assunzionali per procedere, possiamo "obbligare" i comuni deleganti funzione a cedere una parte della propria?

Risposta

L’art. 32, comma 5, Tuel stabilisce che “All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”.

Da un lato all’unione devono essere conferite le risorse umane necessarie per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, mentre la successiva cessione di capacità assunzionale da parte dei comuni è una possibilità che deve essere prevista da apposite convenzioni.

Nell’ambito della nuova modalità di calcolo delle capacità assunzionali basata sulla sostenibilità della spesa di personale, l’art. 33, comma 2 del DL 34/2019 ha introdotto una specifica disposizione che consente, ai comuni con popolazione fino 5000 abitanti, che fanno parte di una unione di comuni, il cui rapporto spesa di personale/media entrate correnti, secondo le definizioni fornite dal DM 17.3.2020 attuativo del predetto decreto legge, si collochi al di sotto del valore sogli indicato nella tabella 1 del Dm citato, l’assunzione di almeno una unità di personale di personale a tempo indeterminato, anche se ciò genera il superamento del valore soglia; i Comuni che procederanno in tal senso collocheranno dette unità in comando presso le corrispondenti Unioni, che ne sosterranno i relativi oneri, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

Con deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, n. 109 del 10 settembre 2020 è stato espresso l’orientamento secondo il quale il riferimento dell’art. 32, comma 5, del TUEL alla “ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale” debba essere ricondotto all’applicazione della nuova disciplina in materia sulla sostenibilità finanziaria della spesa introdotta dal DL 34/2019 e applicata dal DM 17.3.2020.

Tuttavia, chi scrive osserva che la normativa sulla nuova modalità di calcolo della facoltà assunzionali individua espressamente gli enti cui la nuova disciplina si applica e tra questi non sono presenti le Unioni di comuni i quali avendo una finanza sostanzialmente derivata difficilmente possono incidere su uno dei parametri del rapporto in base al quale viene determina la sostenibilità finanziaria della spesa e cioè le entrate.

Da ciò consegue:

  1. che alle unioni dei comuni debba applicarsi in toto la disposizione di cui all’art. 1, comma 229, legge 208/2015, la quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;
  2. che i comuni dell’unione devono cedere le risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite
  3. che la cessione di capacità assunzione è una possibilità ulteriore che non può essere imposta ai comuni se non in base ad eventuali apposite convenzioni che regolino i rapporti tra i comuni e l’unione. In questo caso comunque la cessione di capacità assunzionale, nel nuovo regime della sostenibilità finanziaria della spesa introdotta dal DL 34/2019, va valutata attentamente in quanto non deve rappresentare un modo per eludere i vincoli di sostenibilità della spesa per il comune cedente
  4. in generale le unioni devono comunque dimostrare di avere attivato specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e avere definito una rigorosa programmazione dei fabbisogni in grado di assicurare progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

Con riferimento al quesito al momento del trasferimento della funzione andava disciplinata la cessione del relativo personale fermo restando che la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non doveva comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti.

21 ottobre 2020             Angelo M. Savazzi

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