Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Le ultime pronunce in tema di accesso agli atti amministrativi

Servizi Comunali Accesso
di Di Filippo Amedeo
28 Ottobre 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                               

Le ultime pronunce in tema di accesso agli atti amministrativi

Amedeo Di Filippo

 

Si propone una rapida carrelata sulle ultime sentenze in materia di accesso.

Accesso civico

In tema di accesso civico generalizzato si è espressa la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6009 del 9 ottobre, che ha correlato l’istituto del D.Lgs. n. 33/2013 con le prerogative disciplinate dal Codice dei contratti, riconoscendo che la disciplina di quest’ultimo è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione contemplata dall’art. 5-bis, comma 3, del decreto trasparenza in combinato disposto con l'art. 53 del Codice e con le previsioni della L. n. 241/1990. Le norme non esentano in toto l'accesso civico generalizzato, salva la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

In tema si è espressa anche la sesta sezione con la sentenza n. 5861 del 5 ottobre, secondo cui l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, ferme restando eventuali contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, con eccezioni stabilite espressamente dalla legge volte a garantire un livello di protezione massima a determinati interessi ritenuti di particolare rilevanza. Secondo tale logica non appare configurabile un potere dell’amministrazione di valutare se i dati già resi pubblici soddisfino l’esigenza di conoscenza, posto che tale potestà o potere – che consisterebbe in una delimitazione del contrapposto diritto di accesso - non risulta contemplato da alcuna norma. L’amministrazione deve invece acconsentire l’accesso dei dati detenuti, senza alcun margine di valutazione quanto alla loro rilevanza o utilità per il richiedente.

L’accesso agli atti di gara

La terza sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata, con la sentenza n. 5644 del 28 settembre, sulle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, rilevando che la disposizione speciale che regola l’accesso (art. 53 del Codice) è tradizionalmente interpretata come norma dalla portata eccezionale, sia sul piano soggettivo, nel senso che essa consente di riconoscere la legittimazione all’accesso solo a chi abbia preso parte alla gara pubblica; sia sul piano oggettivo, nel senso che l’ostensione documentale può essere accordata solo in funzione della tutela in giudizio degli interessi del soggetto legittimato.

La previsione di particolari limiti oggettivi e soggettivi all'accessibilità degli atti concernenti le procedure di affidamento e l'introduzione di veri e propri divieti di divulgazione del contenuto di determinati atti, si pongono come regole destinate a disciplinare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti pubblici. Come tali, esse tracciano una sorta di microsistema normativo, collegato alla peculiarità del settore considerato, pur all'interno delle coordinate generali tracciate dalla L. n. 241/1990.

Accesso si, accesso no

Un importante riferimento è la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 25 settembre, che in tema di accesso ai documenti amministrativi ha affermato che le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari e inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo, che può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5565 del 24 settembre ha interpretato l'art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990 nella parte in cui stabilisce che il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano: detta esclusione opera solo fintantoché pende il procedimento tributario e non anche dopo l'adozione del provvedimento finale.

Il Tar Umbria, con la sentenza n. 413 del 16 settembre , ha invece dichiarato legittimo il diniego di accesso ad una segnalazione, da qualificare in termini di “mero esposto informale” da parte di privato cittadino, implicante l’assenza di qualsivoglia assunzione di responsabilità a carico dello stesso, ravvisabile invece nei confronti del denunciante, imputabile per il reato di calunnia ricorrendone i presupposti.

Doppia richiesta

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha valutato, con la sentenza n. 5549 del 22 settembre, il caso di un’istanza ostensiva rivolta a due amministrazioni, rielvando che essa radica due distinte richieste di accesso, che originano distinti procedimenti interni alle due amministrazioni e che preludono ad esiti provvedimentali del tutto diversi ed autonomi. L’autonomia di ogni istanza ostensiva determina la speculare autonomia dei relativi procedimenti (nonché degli eventuali seguiti giurisdizionali), tanto più se radicati da altri soggetti, fondati su altre discipline normative e rivolti ad altre Istituzioni.

27 settembre 2020

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