Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Misure anti-Covid, il nuovo Dpcm conferisce ampi poteri di ordinanza ai Sindaci
Servizi Comunali Ordinanze Tutela salute pubblicaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Misure anti-Covid, il nuovo Dpcm conferisce ampi poteri di ordinanza ai Sindaci
Amedeo Di Filippo
Con la Circolare del 20 ottobre (file allegato) il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni circa il nuovo DPCM 18 ottobre con cui sono state introdotte ulteriori misure restrittive finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del Covid-19. La prima di esse riguarda la possibilità per i Sindaci di chiudere strade o piazze nei centri urbani dopo le ore 21:00 al fine di evitare situazioni di assembramento.
Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio e che la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, si legge nella circolare che il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell’art. 50 del Tuel nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo Tuel in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana.
Nuova vita alle ordinanze (?)
Il nuovo Dpcm e la circolare che l’accompagna dunque consegnano ai Sindaci un ampio potere di ordinanza, correlato a una ingente responsabilità – da condividere con i Prefetti – che, alla luce dell’evolversi della situazione, rischia di ingigantirsi da qui a pochi giorni. Un potere che, proprio alla luce della recrudescenza del virus, sembra subire una sorta di modificazione genetica rispetto alla tipizzazione che ne ha fatto la giurisprudenza amministrativa, di cui riportiamo le più recenti pronunce.
L’ultima in ordine di tempo è la sentenza n. 1019 del 25 settembre con cui la sezione di Lecce del Tar Puglia ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa abbia interpretato in modo piuttosto restrittivo i presupposti e le condizioni che legittimano l’esercizio del potere di ordinanza sindacale “extra ordinem”. In particolare, è stato affermato che questo potere può essere attivato solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. Tali requisiti non ricorrono quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario.
I presupposti
Con la sentenza n. 3823 del 15 settembre il Tar Campania ha parimenti ricordato la costante giurisprudenza secondo cui le ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento.
Questi i presupposti legittimanti: contingibilità, ossia la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli; urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell'immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; proporzionalità, ovvero l'obbligo di congrua e adeguata motivazione e rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto europeo.
L’uso della plastica
Siamo così alla sentenza n. 1917 del 2 settembre con cui il Tar Sicilia ha riconosciuto l’illegittimità dell’ordinanza sindacale con cui si pone il divieto alla commercializzazione e all’utilizzo, su tutto il territorio comunale, di posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori di bevande monouso in materiale non biodegradabile senza alcun preciso limite temporale. In questo caso non sono rinvenibili i presupposti per l’esercizio del poteri contingibili ed urgenti del Sindaco, atteso che: il dispositivo dell’ordinanza è in contrasto con la normativa nazionale e con quella comunitaria in materia di plastiche monouso; difettano i presupposti di legge per il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente, sia sotto il profilo della mancanza del requisito della eccezionalità e imprevedibilità della situazione che con essa si intenderebbe fronteggiare, sia sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale di efficacia; non risulta comprovata l’esistenza di una vera e propria documentata emergenza, anche in relazione al conferimento e alla raccolta dei rifiuti, che non fosse risolvibile con gli ordinari strumenti organizzativi del servizio di raccolta.
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