La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiIl Comune ha sottoscritto un contratto con la società ……….. dove concede in concessione spazi di suolo sottosuolo per l'installazione di serbatoi e opere di canalizzazione per la gestione della distribuzione del gas in tutte le abitazione del Comune che facciano richiesta. A ristoro di tale concessione la ……….. si impegna a dare al Comune lire 60 al metro cubo per il gas erogato "da impegnare per assistenza e servizi sociali" come scritto nel contratto. Per il Comune può essere considerato un contributo da privato poiché non c'è la finalità di lucro? Come contributo non è soggetto a IVA e secondo il mio parere non può essere neanche considerata attività commerciale, come cifra parliamo circa di euro 1000,00 all'anno. Come mi devo comportare?
Con riferimento al quesito posto preliminarmente si richiama l’art. 4 della direttiva 2006/12/CEE “sesta direttiva”, la quale stabilisce che gli enti pubblici sono sempre soggetti passivi IVA per quanto riguarda le attività di “erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore” quando il loro non assoggettamento provocherebbe una sensibile alterazione concorrenziale del mercato.
Ad esempio, la concessione di infrastrutture servizio Idrico di proprietà dell’Ente ad altro soggetto, per un determinato periodo e attraverso convenzione, con trasferimento al gestore dei relativi oneri (ammortamento mutui, immobilizzazioni, attività e passività, ecc.) e dietro corresponsione di un canone, costituisce sfruttamento economico per il periodo di convenzione, in quanto si configura “quale esercizio di una attività economica rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972 in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzato dal proprietario in forma commerciale”. (risoluzione n. 104/E del 11/10/2010). Di conseguenza, è possibile ritenere che l’importo dei canoni corrisposti dal gestore al proprietario, abbiano natura di corrispettivo e siano pertanto da assoggettare ad IVA con emissione della fattura.
Stesso discorso valevole per la concessione di reti di metanizzazione e distribuzione di gas, ove i documenti di prassi amministrazione finanziaria (Risoluzioni n. 361285/1986, n. 460690/1987 e n. 348/E del 2008) confermano che gli enti pubblici sono soggetti passivi ai fini dell’IVA per l’attività di erogazione del gas nel suo complesso: ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72 sono, infatti, considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le attività (tra l’altro) di erogazione del gas.
“Dette operazioni hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione degli enti territoriali e si riferiscano ad un servizio a pagamento che può rientrare nei compiti dell’ente medesimo, in quanto la società concessionaria della distribuzione del gas opera non già come longa manus del Comune, ma in forza di rapporti contrattuali in virtù dei quali essa versa all’Ente un canone corrispettivo ed incassa dagli utenti i corrispettivi per la fruizione del servizio” (sentenza n.14263 del 13 luglio 2016 della Corte di Cassazione).
Per quanto sinora premesso, si ritiene che il canone pattuito rientra fra le attività commerciali e, pertanto, debba essere assoggettato ad IVA.
23 ottobre 2020
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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