Remunerazione incarico responsabile della trasparenza

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
30 Ottobre 2020

L'ente ha conferito ad un Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, non titolare di posizione organizzativa, l'incarico di Responsabile della Trasparenza a decorrere dall'anno 2015. Tale incarico nel corso degli anni dal 2015 al 2019 non è stato remunerato. Anche in seguito ad istanza specifica del dipendente in questione, l’ente ha ritenuto tale incarico meritevole di riconoscimento dell'indennità di cui all'art.70 - quinquies del CCNL del 21/05/2018, in quanto tale fattispecie di responsabilità è stata prevista nel CID 2019/2021 ed in quelli precedenti a decorrere dall'annualità 2015. Quindi posto che tale incarico verrà remunerato per la prima volta nel corso del corrente anno in sede di stipula dell'accordo economico per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate 2020, qualora il dipendente avanzi richiesta di riconoscimento dell'indennità anche per gli anni pregressi, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico, essendo la fattispecie prevista tra le specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2 lettera f) CCNL 1.4.1999, dei CID dal 2015 in poi, ma mai remunerata in quanto in sede di contrattazione decentrata non sono state stanziate le risorse, come deve comportarsi l’ente? Nel caso debba essere riconosciuta l'indennità anche per gli anni pregressi, qual è il procedimento corretto di imputazione degli importi nell'accordo per l'utilizzo del fondo 2020.

Risposta

Se tra i criteri generali per la ripartizione delle risorse disponibili del fondo risorse decentrate dei periodi antecedenti l’anno 2020 non era prevista una specifica destinazione di risorse per l’incarico di responsabile della trasparenza non può essere richiesta alcuna indennità a valere sui fondi delle specifiche annualità. Infatti, nel definire i criteri generali di ripartizione delle risorse le parti assumono le determinazioni circa le modalità di calcolo dei valori da destinare ai singoli istituti remunerativi di specifiche posizioni di lavoro; se da questi criteri generali emerge che non sono destinate risorse per remunerare le specifiche responsabilità connesse all’incarico di cui al quesito non può sorgere alcun diritto a esigere la relativa remunerazione.

22 ottobre 2020             Angelo M. Savazzi

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