Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Ok (condizionato) del Ministero dell’Interno alle riunioni degli organi collegiali in presenza
Servizi Comunali Consiglio GiuntaOk (condizionato) del Ministero dell’Interno alle riunioni degli organi collegiali in presenza
Amedeo Di Filippo
Con la circolare prot. 14553 del 27 ottobre (file allegato) il Viminale indirizza ai Prefetti alcune istruzioni circa l’applicabilità alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali della disposizione, introdotta dal Dpcm del 18 ottobre, che impone la modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni.
Le norme
Il Dpcm del 18 ottobre inserisce diverse modifiche al Dpcm del 13 ottobre, tra cui la lett. n-bis), in virtù della quale “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”. A seguito di numerosi quesiti, il Ministero dell’Interno espone alcune considerazioni finalizzate ad affrontarne la corretta interpretazione.
Parte il Ministero dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che a seguito dell’espandersi della pandemia aveva imposto per le riunioni dei Consigli e delle Giunte, di riunirsi in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni del segretario nonché adeguata pubblicità delle sedute.
Queste disposizioni sono state prorogate al 15 ottobre ad opera del D.L. n. 83/2020 e al 31 gennaio 2021 da parte del D.L. 125/2020, in corso di conversione. Di conseguenza, fino a quest’ultima data le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto anche in assenza del relativo regolamento.
Il Dpcm
Ora dobbiamo fare i conti con la lett. n-bis) inserita al Dpcm del 13 ottobre, le cui previsioni sono state confermate dall’art. 1, comma 9, lett. o), del Dpcm del 24 ottobre. Come se ne esce? Secondo il Ministero, nell’espressione “riunioni delle pubbliche amministrazioni” non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva. Questo il ragionamento: alla luce del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione, la disciplina emergenziale resta quella dell’art. 73, che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza.
Dunque non esiste, allo stato, alcun obbligo per gli enti locali di svolgere le proprie riunioni in modalità a distanza, ma resta il solo onere di valutare con attenzione l’opportunità di tenere le sedute di Consigli, Giunte, commissioni e conferenze dei capigruppo da remoto e non in presenza. Qualora si opti per questa seconda modalità devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi.
Che fare?
L’art. 73 del D.L. n. 18/2020 conferisce agli enti locali la “possibilità” di riunirsi in videoconferenza anche qualora non abbiano regolamentato tale modalità di svolgimento delle sedute, purché seguano le prescrizioni indicate al primo comma. Stessa facoltà è riconosciuta dal comma 2 ai presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e degli enti degli organismi del sistema camerale e dal comma 2-bis agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
Nell’intrepretare la lett. n-bis), le argomentazioni utilizzate dal Viminale sembrano alquanto tortuose, posto che da un lato evocano il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e di gestione, quasi a legittimare una disparità di trattamento nei confronti del virus a seconda che si tratti di amministratori o di dipendenti; dall’altro cavilla sul concetto di “riunione”, ventilando la tesi che quelle degli organi di governo non siano tali. Il combinato disposto serve a dichiarare che l’operatività di questi ultimi è legata alla discrezionalità di cui all’art. 73, mentre ad essere espressamente vietati sono gli incontri interni con e tra i funzionari. Conclusione piuttosto bizzarra, tenuto conto della preoccupante recrudescenza del Covid-19, per cui il consiglio non può che essere quello di tornare a gestire anche le riunioni degli organi di governo da remoto, mettendo nel frattempo mano al relativo regolamento se non ancora fatto.
30 ottobre 2020
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