Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Nessun danno erariale al dipendente pubblico se la mancata timbratura non sia collegata a fini privati
Servizi Comunali Responsabilità amministrativaApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Nessun danno erariale al dipendente pubblico se la mancata timbratura non sia collegata a fini privati.
Vincenzo Giannotti
La violazione del sistema delle presenze non prova, di per se solo, il danno erariale e all’immagine dell’ente se non siano evidenti le prove che le attività dovute per ragioni di servizio siano state, invece, utilizzate per fini privati. Per tali motivazioni, la Corte dei conti della Calabria (sentenza n. 373/2020) ha assolto diversi dipendenti rinviati a giudizio per asserita violazione del sistema delle presenze.
La vicenda
Alcuni dipendenti di un Comune della Calabria sono stati rinviati a giudizio erariale per essere stati coinvolti in una serie di episodi di assenteismo e di allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro, a seguito della segnalazione della Procura della Repubblica a seguito di un’indagine penale per una serie di reati di truffa aggravata (art. 640, comma 2, cod. pen.) e di false attestazioni o certificazioni (art. 55 – quinquies D. Lgs. n. 165/2001), che avrebbe consentito di accertare che parecchi dei dipendenti si erano recati in ufficio con notevole ritardo, e/o vi si erano allontanati senza alcuna autorizzazione, ovvero senza annotare l’uscita. Nel periodo di circa tre messi, i dipendenti erano monitorati da un sistema di videosorveglianza che aveva consentito di monitorare i movimenti del personale, in entrata ed in uscita dalla sede di servizio. Il sistema di rilevazione delle presenze non si basava, all’epoca dei fatti, sul c.d. badge elettronico, che avrebbe permesso di registrare tutte le movimentazioni in entrata e in uscita attraverso uno specifico software, ma sull’utilizzo di un orologio marcatempo e di un registro cartaceo. Con il primo, i dipendenti timbravano le entrate e le uscite su dei cartellini, che però non erano personali e custoditi individualmente dagli intestatari, ma si trovavano all’interno di una bacheca, a disposizione di tutti. Il sistema ufficiale di rilevazione delle presenze era costituito, pertanto, da un registro cartaceo mensile, dove ciascun dipendente era tenuto ad annotare gli orari di entrata e di uscita, apponendovi la propria sottoscrizione. Il servizio di videosorveglianza sarebbe stato accompagnato da una complementare attività investigativa di osservazione, controllo e pedinamento, al fine di fornire adeguato riscontro ai diversi episodi di assenteismo. Dai riscontri, sarebbero emerse diverse condotte giudicate illegittime come, l’entrata a lavoro con notevole ritardo, allontanamenti arbitrari dai luoghi di lavoro, si recavano in giro a bordo di auto private, o servendosi dell’autovettura di servizio del Comune.
La Procura quantificava il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi nei quali è stata accertata la mancata prestazione, oltre al danno all’immagine da liquidarsi in via equitativa e, comunque, non inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
La difesa dei convenuti
In via preliminare, nel merito, i convenuti hanno contestato la pretesa attorea in quanto risulterebbe sfornita di qualsivoglia supporto probatorio. Infatti, per uno dei convenuti la Procura non avrebbe accertato se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio, mentre dalla dichiarazione scritta resa dal Sindaco dell’epoca e dalle prove acquisite medio – tempore, avrebbero dimostrato che il convenuto era solito allontanarsi dagli uffici comunali per ragioni di servizio, perché, nella qualità di responsabile del procedimento dell’ufficio tecnico servizio lavori pubblici, era tenuto ad eseguire i sopralluoghi sugli immobili comunali e sulle infrastrutture, a coordinare e controllare il lavoro degli operai, a seguire i lavori affidati agli operatori economici. Risultava, infatti certificato come il convenuto si era allontanato per sette ore, per recarsi presso la Regione per motivi di servizio, in compagnia del vice-sindaco dell’epoca, mentre, quanto agli altri giorni, i testimoni, pur non potendo ricordare le date esatte, avrebbero comunque confermato che, in linea generale, era normale che il convenuto, anche dietro ordini verbali, si allontanasse dagli uffici per l’espletamento delle varie incombenze di servizio.
Per altro convenuto, non sarebbe stato accertato in alcun modo, infatti, se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio. Anche in questo caso, dalla documentazione versata in atti si evincerebbe, al contrario, che il convenuto si era recato presso la Banca che svolge il servizio di tesoreria per l’Ente locale, onde effettuare una serie di verifiche fiscali necessarie alla redazione dei documenti di bilancio, nonché per la verifica degli insoluti relativi alla TARI. Inoltre, rispetto alle mancate presenze rilevate e non dimostrate, il convenuto avrebbe sempre erogato prestazioni lavorative oltre l’orario, senza alcuna retribuzione; avrebbe sempre ottenuto delle valutazioni egregie; avrebbe maturato diversi giorni di ferie non godute e mai retribuite.
Anche nei confronti di altro convenuto, risulterebbe, al contrario delle valutazioni espresse dalla Procura, come nella sua qualità di responsabile del procedimento dell’Ufficio tecnico – Sezione urbanistica, era solito allontanarsi dagli uffici comunali per ragioni di servizio, in quanto era tenuto ad eseguire i sopralluoghi sui cantieri e sulle infrastrutture comunali, a verificare il lavoro degli operai, a controllare la raccolta differenziata su tutto il territorio dell’Ente.
In modo non dissimile la giustificazione degli altri convenuti.
La decisione del Collegio contabile
Il Collegio contabile ha evidenziato, assicurando la ragione più liquida per la definizione del giudizio contabile, come il sistema di rilevazione delle presenze approntato dall’Amministrazione non si basava ancora, all’epoca dei fatti, sul c.d. badge elettronico, che avrebbe permesso di registrare tutte le movimentazioni in entrata e in uscita attraverso uno specifico software, ma sull’utilizzo di un orologio marcatempo e di un registro cartaceo. Le difformità fra gli orari di lavoro teorici e quelli reali sarebbero emerse dal confronto tra le annotazioni apposte sul registro cartaceo di rilevazione delle presenze, con le registrazioni effettuate dal sistema di videosorveglianza. Da tali riscontri è possibile riscontrare che non era possibile riscontrare tra le uscite per ragioni di servizio e l’allontanamento definitivo dalla sede municipale, né che vi fosse l’obbligo di annotare sul registro l’allontanamento temporaneo per ragioni di servizio. Per altro verso, i cartellini non erano personali, né venivano custoditi individualmente dagli intestatari, sicché il fatto che venissero o meno punzonati in maniera corretta non aveva alcun valore, ai fini della rilevazione delle presenze. In questo caso, sarebbe spettato alla Procura contabile verificare se i ritardi o gli allontanamenti non trovassero giustificazione nel servizio prestato, ponendo in essere una serie di attività complementari di osservazione, controllo e pedinamento, annotando dettagliatamente dove si erano diretti i dipendenti e quali attività di carattere privato avevano effettivamente espletato. Di contro, l’attività investigativa si è limitata all’osservazione ed alla registrazione delle entrate e delle uscite dalla sede municipale, sicché non vi è la prova che gli allontanamenti e i ritardi si siano verificati in maniera arbitraria. Nel caso in esame, pertanto, le prove della Procura sono insufficienti, atteso che, in difetto di un’attività investigativa di pedinamento e controllo, non è possibile stabilire con precisione le ragioni dell’allontanamento dei dipendenti dalla sede di servizio, né dei ritardi, né delle uscite anticipate rispetto al termine dell’orario di lavoro giornaliero.
Inoltre, tutte le giustificazioni dei convenuti sono condivisibili e sono state correttamente giustificate e provate, al contrario della Procura che non ha fornito la prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità erariale in contestazione, consistente nel carattere arbitrario e illecito dell’allontanamento dalla sede di servizio, la domanda non può che essere rigettata integralmente nei confronti di tutti i convenuti.
1 novembre 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: