Comando di personale da altro ente locale ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
04 Novembre 2020

Questo ente ha intenzione di attivare un comando di personale da altro ente locale ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001.

Alla luce della normativa vigente si chiede quanto segue:

  1. E’ possibile utilizzare il personale comandato per una parte dell’orario di servizio dell’ente da cui dipende (ad es. 18 ore su 36)?
  2. E’ possibile utilizzare il personale comandato per l’espletamento di ulteriori mansioni oltre il limite dell’orario settimanale stabilito in comando retribuendo direttamente a carico dell’ente le ulteriori prestazioni effettuate (ad es. nel caso di cui al punto 1 ulteriori 6 ore oltre le 18 prestate presso l’ente?
  3. In caso di procedura di mobilità bandita dall’ente, il comando in essere costituisce titolo di preferenza o precedenza?
Risposta

1)      Il comando parziale è utilizzato nell’esperienza amministrativa degli enti locali, anche se, dopo la  disciplina del coutilizzo di cui all’art. 14 del CCNL 2004, appare preferibile e più diffuso quest’ultimo istituto in quanto meglio regolato sul piano contrattuale.

2)      Il personale comandato può essere utilizzato oltre il proprio orario di lavoro a titolo di lavoro straordinario, in quanto il monte ore complessivo settimanale, diviso tra gli enti, non può essere di regola superiore a quello individuale contrattuale di 36 ore previsto dai CCNL di categoria.

Il trattamento accessorio del personale comandato è a carico dell'Amministrazione di destinazione, in quanto la stessa fruisce delle relative prestazioni (lavoro straordinario, eventuali turni o reperibilità, compensi per progetti di produttività, ecc.).

3)      L’art. 30 2-bis d.lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.  

Pertanto, posto che la disposizione non distingue il tipo di comando, si ritiene fruire del beneficio anzidetto, fatto salvo il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza.

30 ottobre 2020             Eugenio De Carlo  

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