Nomina e convocazione dei componenti supplenti della commissione elettorale comunale
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNell’ampio novero dei diritti di accesso del consigliere comunale (art. 43 del TUEL, d.lgs. n. 267/2000) non rientra quello di avere una propria password per l’accesso al sistema contabile dell’ente da remoto: lo ha precisato il TAR Campania, Sez. I Salerno, nella sent. 5 gennaio 2017 n. 32. Tale interpretazione è corretta e ancora vigente? Nel nostro caso un consigliere ha chiesto di accedere in consultazione a tutti i programmi dell'ente; come ci si deve comportare?
La decisione del TAR Campania è stata riformata in appello dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3486 del 2018, ma riguardava la fattispecie in cui il Comune, con delibera di giunta comunale, aveva già previsto e disciplinato le modalità di accesso ai documenti amministrativi ed al sistema informatico di contabilità comunale da parte dei consiglieri comunali, segnatamente prevedendo – al dichiarato fine di massimizzare la facilità dell’accesso secondo modalità tecniche compatibili con le risorse dell’ente – l’istituzione, all’interno della casa comunale, di una postazione telematica certificata per l’accesso ai dati contabili, come tale agevolmente consultabile da tutti i consiglieri.
Nel caso di specie, quindi, era in discussione non l’an (se), ma esclusivamente il quomodo (il modo) della ostensione, avendo l’Ente già previsto la modalità di accesso totale.
L’appello è stato accolto in quanto l’Amministrazione non aveva dimostrato, neanche nella presente sede, che il costo della predisposizione di un software adeguato a consentire (mediante il rilascio di credenziali certificate e personalizzate) l’accesso da postazioni remote sia concretamente sproporzionato (a fronte dei costi comunque necessari all’approntamento ed alla conservazione di una postazione fisica dedicata, all’interno dei locali dell’ente) ed economicamente esorbitante rispetto alla rivendicata finalità informativa.
Tuttavia, si rammenta che secondo buona parte della giurisprudenza amministrativa l’accesso garantito dall’ordinamento ai consiglieri non può essere indiscriminato, emultativo e tale da realizzare una sorta di costante sindacato ispettivo di tutta l’azione amministrativa dell’Ente.
In questo senso, ad es, il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 9 luglio 2020 n. 253, con specifico riferimento all’accesso al protocollo informatico, ma con un ragionamento estendibile ad ogni altro ambito comunale, ha affermato che una “forma” di accesso permanente (permeante), senza una qualsivoglia apposita istanza, si trasformerebbe in un monitoraggio assoluto e abnorme sull’attività degli uffici in violazione della ratio dell’istituto, quella nobile funzione conoscitiva e di controllo strumentale al mandato politico rientrante nel perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri per una corretta e consapevole partecipazione all’attività del Consiglio.
Invero, gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative (c.d. abuso del diritto), fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 gennaio 2019, n. 133).
Sempre in giurisprudenza, la sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, ha negato una visione dell’agire pubblico che consenta di soddisfare una esigenza pervasiva/invasiva di ingresso sull’intero sistema informatico tout court, indipendentemente da ogni relazione effettiva con i poteri di sindacato propri, per assurgere a strumento di vigilanza totale, senza distinzioni tra ragioni di pubblico potere e di privato potere, correlato alle esigenze del ruolo rivestito, una sorta di potere inquisitore che va oltre al senso le ragioni di giustizia sostanziale: «questa considerazione ne implica un’altra: qui non è in contesa la facoltà di accesso del consigliere regionale ad atti dell’amministrazione regionale – facoltà ampiamente evidenziata dalla giurisprudenza amministrativa (sin da Cons. Stato, V, 17 settembre 2010, n. 6963; V, 5 settembre 2014, n. 4525) – ma l’ingresso senza più forma, riscontro e vaglio in una strumentazione digitale che continuativamente permetta l’accesso a tutti – nei sensi detti – gli atti dell’amministrazione regionale».
A livello regionale l’esercizio del diritto di accesso è similare a quello dei consiglieri comunali, con i relativi limiti: non si tratta di un diritto assoluto, di un diritto illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati.
Occorre che un tale particolare accesso, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare:
- non incida sulle prerogative proprie degli altri organi, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto istituzionale dell’ente;
- non sia in contrasto con il rammentato principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.);
- avvenga con modalità corrispondenti al livello di digitalizzazione della amministrazione (cfr. art. 2, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Pertanto, la citata sentenza, confermando la sentenza di primo grado, ha stimato eccedenti le prerogative dei consiglieri riguardanti la modalità di accesso agli atti del settore “Contabilità e patrimonio” e, di converso, legittima la decisione dell’Amministrazione regionale di limitare l’accesso a documenti e informazioni specificatamente individuati del settore in esame.
Quindi, l'Amministrazione potrà regolare la materia operando il bilanciamento tra il diritto e le modalità di accesso, in base ai citati principi.
30 ottobre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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