Adeguamento importi contrattuali

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Novembre 2020

Il quesito riguarda la conoscenza delle norme che legittimano il Comune a riconoscere ai vari OE l'adeguamento degli importi contrattuali già stabiliti nell'originario contratto delle prestazioni di servizi. Sta accadendo ormai per tutte le amministrazioni comunali che i vari operatori economici stanno inviando apposite richieste formali alle Stazioni Appaltanti di adeguamento dei prezzi convenuti in contratto in misura incrementativa per i costi aziendali sostenuti in più per effetto dell'emergenza sanitaria che ha imposto anche agli stessi OE l'adozione di misure, comportamenti e DPI per fronteggiare e arginare la diffusione del Covid19. In particolare la richiesta di adeguamento proviene dal servizio scuolabus che richiede circa € 55,00 die in piu (costi giustificati per sanificare il mezzo, DPI ecc) dall'Azienda della ristorazione scolastica (per le medesime ragioni o per il cambio di modalità di erogazione del pasto in classe invece che nel refettorio, due turni ecc) e da altri OE per i servizi parascoalstici. Si chiede in definitiva se il comune è legittimato a riconoscere tali aumenti in fattura (giustificati) richiamando l'assetto normativo dei vari DL e DPCM (si chiede di evidenziare le varie norme, l'assetto normativo del Codice dei Contratti negli articoli che prevedono l'adeguamento dei prezzi per fronteggiare costi imprevedibili.

Risposta

Come rilevato anche dall’ANAC nella segnalazione n. 7 dell’8.7.2020, il codice dei contratti pubblici consente la modifica del contratto (soltanto) in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106. Detta norma prevede, infatti, a determinate condizioni, «le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità» e, dunque, secondo la puntuale indicazione che si trae dalla rubrica dell’articolo e dal tenore letterale di esso, la «modifica di contratti durante il periodo di efficacia». La disposizione scolpisce dunque in modo netto i propri confini operativi, circoscrivendoli al caso nel quale, conseguita l’aggiudicazione, non solo sia già stato stipulato il contratto, ma questo sia anche efficace e in corso di validità. Ciò a presidio dei principi di concorrenza, parità di trattamento dei concorrenti, segretezza delle offerte, espressione dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). 

L’art. 106 del Codice, infatti, consente al comma 2 lett. c) le modifiche rese necessarie da circostanze impreviste e imprevedibili. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Ciò sempreché la modifica non alteri la natura generale del contratto. 

Inoltre, sul piano procedimentale, la suddetta disposizione richiede che: 

-          la modifica sia autorizzata dal RUP;  

-          per i settori ordinari, il contratto non abbia un aumento del prezzo oltre il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 

Si tratta di principio che è già previsto dal Codice civile all’art. 1467 in base al quale nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto; tuttavia, la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. 

Orbene, nella fattispecie, a partire dalla la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato e via prorogato da successivi DPCM sino al mese di gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Pertanto, è indubitabile la sussistenza delle condizioni di legge per ricondurre ad equità il contratto per le prestazioni nuove ed aggiuntive, salva la verifica di congruità da parte del RUP e l’impegno di spesa a copertura delle maggiori spese. 

2 novembre 2020                Eugenio De Carlo

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