Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Ammonimento dei giudici contabili sulla tempestiva approvazione degli obiettivi per l’erogazione del salario accessorio.

Servizi Comunali Salario accessorio
di Giannotti Vincenzo
09 Novembre 2020
Approfondimento di Vincenzo Giannotti 

Ammonimento dei giudici contabili sulla tempestiva approvazione degli obiettivi per l’erogazione del salario accessorio.

Vincenzo Giannotti

Pur dichiarando inammissibile la richiesta di parere formulato da un Comune, sulla corretta erogazione degli incentivi e della retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa in presenza di obiettivi assegnati quasi alla fine dell’anno di riferimento, la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.144/2020) fornisce indirettamente importanti linee guida sulla questione.

Il quesito posto dal Sindaco

Il Sindaco di un Comune ha chiesto ai magistrati contabili di precisare se sia “legittima l’erogazione dei compensi incentivanti al personale dipendente e della retribuzione di risultato ai responsabili di posizione organizzativa e ai dirigenti per l’anno 2019 posta l’approvazione del PEG in data 4 luglio 2019, l’approvazione del Piano delle performance in data 3 ottobre 2019, in ogni caso in continuità con gli obiettivi già fissati con il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 del 27 settembre 2018”.

Le indicazioni del Collegio contabile

Dopo aver precisato i giudici contabili lombardi che il quesito deve dichiararsi inammissibile, in quanto posto in sede consultiva e riguardante la legittimità di atti concreti da porre in essere da parte dell’Ente locale, non potendo ricevere alcun preventivo avallo consulenziale da parte dell’organo di controllo, fornisce in ogni caso utili indicazioni provenienti sia da altri plessi giurisdizionali della magistratura contabile, sia in merito alle indicazioni formulate dalla Funzione Pubblica e da altre Sezioni in sede consultiva.

La questione, infatti, riguarda la possibilità di erogare i trattamenti accessori al personale dipendente, verificandone la coerenza con obiettivi stabiliti nel piano della performance nel mese di ottobre (ossia vicino alla scadenza annuale), al fine di superare le tempistiche contenute nella disciplina di riferimento e la legittimità dell’eventuale liquidazione dei premi legati al raggiungimento di quegli obiettivi.

La magistratura in sede giurisdizionale ha, sul punto, avuto modo di evidenziare che “nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica” (ex multis, Sez. II giurisdizionale centrale d’appello, n. 79/2020).

Ricorda, inoltre, il Collego contabile come, gli artt. 4 e ss. del d.lgs. 150/2009, che disciplinano il ciclo di gestione della performance, hanno fissato al 31 gennaio di ogni anno il termine per la redazione del piano della performance e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Inoltre, con altra pronuncia della Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n.29/2018), in merito alla coerenza con i principi contabili, è stato affermato, nella seconda parte del Principio contabile applicato di cui al punto 5.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, che “dovrebbe essere avvenuta entro l’anno di riferimento una tempestiva assegnazione degli obiettivi (singolari e/o collettivi) in modo che il personale dipendente all’uopo individuato abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a favore dell’attività incentivata e nell’interesse finale dell’ente”, aggiungendo successivamente che “quanto ora precisato non costituisce esplicazione di un principio contabile, ma piuttosto applicazione della disciplina della contrattazione integrativa”. In altri termini, ha precisato il Collegio contabile, una cosa sono la costituzione del fondo decentrato e l’erogazione degli incentivi ai dipendenti secondo le regole contrattuali, altra cosa riguarda la tempistica di assegnazione degli stessi che, in ogni caso, devono essere tempestivi e non collocati alla fine dell’anno di riferimento.   

6 novembre 2020

                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

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