Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente è stato assunto presso un Comune con bando di concorso riservato agli iscritti alla L. 68/99 a tempo pieno (Profilo C1).
Un altro ente che non ha obbligo della L. 68/99 (dipendenti inferiori a 15 unità) vorrebbe utilizzare lo stesso dipendente per 20 ore settimanali per la copertura a tempo determinato di un profilo C1
È possibile?
L’ipotesi prospettata nel quesito è riconducibile al cosiddetto “scavalco d’eccedenza” (laddove la formulazione non proprio corretta di “scalvalco” è opera degli orientamenti della Corte dei conti ma in realtà si tratta di un rapporto di lavoro assolutamente autonomo), previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (norma indirizzata ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, previa autorizzazione dell’amministrazione di provenienza del dipendente), che consente nell’utilizzo di personale a tempo pieno di altre amministrazioni.
Tale situazione è connotata da una prestazione di lavoro a tempo pieno presso l’Ente di appartenenza e da una prestazione aggiuntiva a tempo parziale presso l’Ente utilizzatore. Nel primo caso, si tratterebbe di lavoro ordinario, nell’altro, di lavoro “eccedente” l’ordinario.
Posta in questi termini la questione, si deve ritenere che sia possibile quanto prospettato nel quesito a prescindere dalla circostanza che l’Ente utilizzatore rientri o meno nell’alveo applicativo della normativa sul collocamento obbligatorio; il nuovo contratto di lavoro a tempo parziale non inficia la quota d’obbligo dell’ente presso il quale il dipendente è inquadrato e con il quale ha un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Infine è utile ricordare che l’ipotesi prospettata nel quesito è diversa da quella disciplinata dall’art. 14 CCNL 22.1.2004 che concerne, invece, il caso di utilizzo per una parte del tempo di lavoro presso altri enti locali, sulla base di una convenzione che regola tra l’altro “il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore” (cosiddetto “scavalco condiviso”).
30 ottobre 2020 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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