Indennità specifiche responsabilità voce retributiva utile per accantonamento e calcolo TFR
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 consente agli enti locali, in presenza di determinati presupposti (avere una popolazione inferiore a 5000 ab., non aver affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all'art. 97, c.4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, poter conseguire risparmi di spesa), la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Tanto premesso, un amministratore locale incaricato di tale responsabilità può/deve presiedere le commissioni di concorso pubblico per la assunzione di personale in qualità di dirigente del servizio (ex art. 107 del TUEL) oppure, stante la sua qualità di "politico", è da ritenersi preclusa tale specifica funzione alla luce della normativa generale che vieta la partecipazione di organi politici alle commissioni di concorso?
L'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 488/2001, com'è noto, consente agli enti locali, in presenza di determinati presupposti (avere una popolazione inferiore a 5000 ab., non aver affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all'art. 97, c.4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, poter conseguire risparmi di spesa), la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, senza la necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee. Il carattere speciale della norma, che introduce una deroga al generale principio di separazione dei poteri, richiede necessariamente il rispetto delle condizioni poste dalla norma medesima per la sua legittima applicazione. A tal fine si ritiene necessaria la sussistenza di un apposito atto di giunta o regolamentare che disciplini la fattispecie. Inoltre, data la specialità della norma, giova evidenziare che il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.
Ciò premesso, alla fattispecie, per analogia, può farsi applicazione del parere ANAC di cui alla delibera 1096/2016, che con riferimento alla normativa in questione ha osservato che la stessa attribuisce alle amministrazioni la facoltà di affidare l’incarico di RUP ai componenti della giunta. La deroga di cui all’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».
Con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP, il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione.
Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri.
In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista».
Detto ragionamento e relativo modus operandi potrà essere seguito anche nel caso di specie, considerando una extrema ratio il ricorso ad organi politici per lo svolgimento della funzione de qua.
5 novembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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