Risposta al quesito del Dott. Pietro Rizzo
QuesitiUna neo cittadina Italiana nata in Venezuela mi porta per la trascrizione il proprio atto di nascita tradotto, apostillato e con allegata anche l'asseverazione del Tribunale di Milano. Sul suo atto si legge che la ragazza è nata il 01 marzo 1983 e la dichiarazione è stata resa dalla sola madre, della quale la stessa ad oggi riporta il Cognome. A margine dell'atto di nascita tradotto risulta una annotazione datata 06.03.1989 di riconoscimento della figlia minorenne da parte del padre ed in fondo un' ulteriore annotazione del 01.09.2009 che richiama una nota del Tribunale Venezuelano del 02.07.2009 con la quale viene revocata l'annotazione marginale di riconoscimento effettuata dal padre. Alla luce di quanto sopra brevemente descritto si chiede se e come si possa procedere alla trascrizione del suddetto atto.
A seguito dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero, il suo atto di nascita deve essere trascritto presso il Comune competente anche al fine di consentire il successivo rilascio all’interessato dei relativi certificati.
L’ipotesi prevista dal quesito è disciplinata dal combinato disposto degli articoli 17 (Trasmissione di atti) e 28 (Iscrizioni e trascrizioni) del DPR 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.
Il citato articolo 17, fra l’altro, prevede che l'autorità' diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del Comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.
A sua volta l’art. 28 stabilisce che negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono anche gli atti di nascita ricevuti all'estero.
Secondo quanto previsto dal Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile - edizione 2012, predisposto dal Ministero dell’Interno “Gli atti che vanno trascritti sono quelli originali (o copie conformi) formati all’estero, e non certificazioni desunte dai documenti originali e formate da organi diversi da quelli che effettivamente hanno stilato l’atto di stato civile”.
3 novembre 2020 Rizzo Pietro
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