La risposta non vuole essere lapidaria, ma in parte lo è. La richiesta non è accoglibile per i seguenti motivi.
Il titolo IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218 dedicato a “efficacia di sentenze e atti stranieri” e ne esplica la disciplina negli articoli dal 64 al 71.
L’articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
L’articolo 65 dispone invece in merito ai “provvedimenti” stranieri, al fine di non escludere alcun tipo di provvedimento straniero, che, seppur non chiamato “sentenza” dall’ordinamento estero, produca effetti simili. Esso dispone che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della Legge (italiana) 218/1995 o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Nello specifico non si può sotto intendere che la casa sia intestata al 100% al richiedente e non è importante anzi non è previsto “esaudire la volontà” quando ciò non è previsto.
Tutt’al più possiamo dare dei consigli che nello specifico potrebbe essere quello di indicare all’interessato di recarsi presso il Consolato Marocchino in Italia per farsi certificare quanto da lui affermato.
Se al momento del matrimonio era cittadino marocchino sarà sufficiente tale dichiarazione con la quale la rappresentanza diplomatica esprime il proprio parere. Nel caso al momento del matrimonio l’interessato aveva già acquisito la cittadinanza italiana potrebbe essere d’aiuto presentare istanza al Consolato generale d’Italia in Marocco a supporto della propria tesi.
In ogni caso non ci sono stati errori nella trascrizione.
13 novembre 2020 Roberto Gimigliano