Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiIn base al nuovo dm 132/20, che ha previsto 5 cause in cui le PA possono rifiutare la fattura elettronica, in particolare, per la seconda ipotesi di possibile rifiuto, b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), si chiede se il CIG ha un campo specifico nel quale deve essere indicato o è sufficiente che sia indicato.
La necessità di inserire il codice CIG/CUP risponde all’esigenza di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti. Quindi le fatture senza CIG/CUP, sebbene passino la validazione dello SdI di Sogei e quindi risulteranno emesse, potrebbero risultare errate per le PA che non procedono al pagamento.
Tutto ciò premesso, il codice CIG deve essere inserito almeno all’interno di uno dei 5 blocchi previsti dal punto 3 della circolare n. 8 del 30/04/2018 dell’Agenzia delle Entrate, ovvero: Dati Contratto (a nostro avviso, soluzione preferibile), Dati Ricezione, Dati Convenzione, Dati ordine acquisto, Dati fatture collegate.
13 novembre 2020 Mario Petrulli
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
Gli iscritti possono presentare domanda per i centri di raccolta formalmente iscritti e attivi al CdC RAEE dal 24 marzo 2025
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