Definizione agevolata delle cartelle: rata del piano scaduta il 31 maggio, ma verranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025
Agenzia delle entrate Riscossione – 3 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiGli avvisi relativi alla TARI stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti con prima rata già scaduta (20 ottobre). La postalizzazione è avvenuta in ritardo poiché tutti i dipendenti erano stati posti in isolamento fiduciario per collega positivo al Covid. Possiamo prevedere un periodo di almeno 2 settimane in cui non verranno applicati interessi di ritardato pagamento visto che il ritardo non è imputabile ai contribuenti e non era prevedibile da parte dell'amministrazione? Quali atti dobbiamo assumere?
Come noto, gli interessi per ritardato o mancato pagamento si applicano allorché è scaduto il termine per pagamento del debito, anche in mancanza di una espressa messa in mora (art. 1219, comma 3, c.c.) agli stessi, si applica il tasso legale (art. 1224 c.c.)
Pertanto, laddove il contribuente non abbia ricevuto la richiesta di pagamento o l’abbia ricevuta in ritardo per cause a lui non imputabili (come nel caso di specie), non possono decorrere gli interessi, con la precisazione che spetta all'ente creditore dare la prova di averla recapitata nei tempi previsti dalla vigente normativa.
Nel caso in esame, trattandosi di Liquidazione d’ufficio fino a quando gli avvisi di pagamento non giungono all’indirizzo del destinatario, non è possibile parlare di inadempimento del contribuente, perché è l’Ente che deve fissare la scadenza e raggiungere data certa della richiesta.
A parer dello scrivente quindi, anche al fine di evitare possibili quanto dannosi contenziosi, possibile la soluzione prospettata dall’Ente anche con eventuale avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente.
13 novembre 2020 Gianluca Russo
Agenzia delle entrate Riscossione – 3 giugno 2025
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