Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Determinazione dell’ISEE e diritti dei disabili: la posizione della Giurisprudenza
Servizi Comunali I.S.E.E.Approfondimento di Michele Deodati
Determinazione dell’ISEE e diritti dei disabili: la posizione della Giurisprudenza
Michele Deodati
L’indicatore ISEE costituisce lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Nel caso di ulteriori agevolazioni economiche a favore dei disabili, queste vanno escluse dal reddito disponibile per il calcolo dell’ISEE. A dirlo, è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6926 del 11/11/2020.
La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni (Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2015, n. 3640).
Il Regolamento dell’ISEE: prestazioni sociali e prestazioni di natura sociosanitaria
A definire le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE è apposito Regolamento (d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), che tra le prestazioni economiche agevolate cui l’ISEE si riferisce, richiama le «Prestazioni sociali agevolate» (art. 1, comma 1, lett. e)). La successiva lett. f) del DPCM annovera, tra le altre, le “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”, definite quali “prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;”.
Successivamente, però, sono state annullate le norme regolamentari del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nella parte in cui computavano, nella definizione di reddito imponibile, anche voci aventi natura indennitaria o compensativa, erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio (indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito).
A seguito delle suindicate statuizioni, il Legislatore è poi intervenuto per escludere dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF (art. 2-sexies, comma 3, D.L. n. 42 del 2014.
L’ISEE resta l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva” (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2018, n. 6371).
Sulla sostenibilità finanziaria: il diritto al sostegno in deroga
La sentenza n. 6926 del 11/11/2020 ha affermato che la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità del servizio in questione rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile, sottolineando l’onere della parte di dimostrare l’impossibilità di far fronte all’impegno finanziario conseguente alla prestazione a favore dei disabili. Nella recente sentenza del 2 gennaio 2020 n. 1, il Consiglio di Stato ha statuito che: “L’affermazione secondo cui le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, principio che la giurisprudenza ha affermato a proposito del diritto all’educazione e al sostegno scolastico dei disabili, coniando anche il concetto di “diritto al sostegno in deroga”, (Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010) deve trovare applicazione anche nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria al soggetto riconosciuto disabile al 100% mediante erogazione delle prestazioni di volta in volta necessarie.
La sentenza n. 80 del 2010 della Corte Costituzionale, dopo aver rimarcato che sussiste la discrezionalità del legislatore "nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili", ha osservato anche che tale discrezionalità del legislatore trova un limite nel "rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati".
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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