Imposta per le insegne di esercizio e tassa di occupazione perspazi ed aree pubbliche

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
20 Novembre 2020

Alla luce del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e del rinvio esterno operato dalla disposizione del comma 997 della Legge n. 145/2018 che recita: "L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" può, la disposizione menzionata, estendersi anche alle occupazioni di aree e suolo pubblico di tipo permanenti? Cioè di quelle occupazioni richieste da privati (anche non residenti nei comuni del cratere) per le condutture, i passi carrabili ecc?

 

Risposta

Il quesito fa riferimento ad una previsione di legge che deroga espressamente e temporaneamente all’obbligo di pagare (debenza) l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi o la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche con riferimento ad una “categoria” individuabile di attività commerciali o di produzione di beni e servizi.

 

Orbene, non si ritiene di poter accedere ad una interpretazione analogica o estensiva dalla menzionata disposizione nel tentativo ermeneutico di far rientrare, nella suindicata categoria, anche le occupazioni di aree e suolo pubblico di tipo permanenti, essenzialmente per due tipologie di ragioni. La prima è che ogni deroga alle imposizioni tributarie deve essere espressamente prevista per legge e la seconda è che la normativa citata nel quesito si riferisce testualmente ad una deroga a favore di attività con sedi legali od operative e non semplicemente a meri privati; figurarsi poi qualora si tratti di privati non residenti nei comuni del cratere.

 

Si ribadisce, quindi, che la norma di esenzione totale o parziale da una debenza tributaria, poiché configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria ha natura speciale ed è pertanto di stretta interpretazione; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto non solo di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, ma anche di interpretazione estensiva ex art.14 delle disposizioni preliminari del Cod. Civ. con riferimento alla legge speciale (cfr. Cass. sentenza n°10646/2005). 

13 novembre 2020              Elena Conte

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