Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Nessun danno erariale per la partecipata se il credito dell’ente locale è stato rateizzato per la continuità aziendale.

Servizi Comunali Partecipazioni Responsabilità amministrativa
di Giannotti Vincenzo
18 Novembre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                             

Nessun danno erariale per la partecipata se il credito dell’ente locale è stato rateizzato per la continuità aziendale.

Vincenzo Giannotti

A seguito di contenzioso tra l’ente locale e società partecipata concessionaria dei parcheggi pubblici l’amministratore delegato della società è stato chiamato a rispondere del danno erariale per mancato riversamento dell’aggio straordinario dovuto, anche a fronte del successivo dissesto dell’ente locale. Per la Corte dei conti della Toscana (sentenza n.289/2020), la dilazione di pagamento concessa per 35 anni e, il corretto pagamento annuale disposto fino al momento della discussione dell’azione erariale, non consentono di verificare il danno erariale se l’accordo è avvenuto per salvaguardare l’equilibrio economico finanziario della medesima società partecipata.

La vicenda

A fronte del credito certo, liquido ed esigibile dell’aggio straordinario dovuto al Comune da parte della sua società concessionaria, prima interamente pubblica e successivamente con partecipazione di un socio privato cui sono state cedute le quote, il Comune ha richiesto il pagamento immediato del suo credito, attivando per tale verso un contenzioso con la propria partecipata. La richiesta non è stata evasa in ragione della dilazione ottenuta fino a 35 anni del debito della società partecipata, deliberata in sede trasferimento, di parte della partecipazione azionaria, al socio privato. La Procura contabile, anche in ragione del dissesto in cui è caduto l’ente locale, ha citato in giudizio l’amministratore delegato della società concessionaria per l’asserito danno erariale procurato all’ente locale che si è visto sottratta una ingente somma per ristabilire in parte l’equilibrio del proprio bilancio. Secondo la Procura, infatti, l’accordo sulla dilazione del pagamento per un periodo di anni considerevole, sottoscritto dal Sindaco sarebbe privo di validità non potendo quest’ultimo il potere di rappresentare ed impegnare l’Ente verso l’esterno nella materia in questione (concessione di servizi pubblici ad una partecipata), né tantomeno di concludere accordi di natura privatistica con soggetti terzi, in quanto materia asseritamente rientrante nelle competenze del Consiglio (art. 42, comma 2, lett. e, T.U.E.L.) e dei dirigenti (art. 107, comma 3, lett. c), T.U.E.L. per quanto riguarda in particolare la stipula dei contratti), con la conseguente, eccepita inefficacia della proposta inoltrata dal Sindaco ed inidoneità dell’accettazione della società a perfezionare un valido negozio.

Le indicazioni del Collegio contabile

Per i giudici contabili il danno erariale considerato dalla Procura è infondato. Infatti, fermo restando che la società concessionaria non mette in dubbio l’esistenza del debito nei confronti del Comune, il debito risulta correttamente riportato nei bilanci della società, mentre il pagamento delle rate annuali della dilazione di pagamento ottenuta sono state correttamente onorate in tutti gli anni presi a riferimento. In merito all’incompetenza del Sindaco, la questione pur involgendo aspetti giuridici afferenti alla vicenda, tuttavia, gli stessi perdono di efficacia dal momento in cui l’operato del Sindaco non è stato in alcun modo disconosciuto dal Comune medesimo, il quale, per contro, si è ritenuto sicuramente impegnato da tale iniziativa (e dall’accordo che ne è scaturito, a seguito dell’accettazione della società), facendone propri gli effetti ed avvantaggiandosene. Allo stesso modo, non riveste pregio l’argomentazione difensiva, alla cui stregua il credito comunale in questione non sussisterebbe, a ragione della dedotta inesistenza/illiceità della causa del contratto fondante la pretesa creditoria. Infatti, a fronte del vantaggio chiaramente realizzato dal Comune con la stipula dello stesso (iscrizione a bilancio di una posta attiva di 3 milioni di euro), le contropartite apparentemente previste non avrebbero arrecato alcun reale beneficio alla società, cui sarebbero stati riconosciuti fantomatici vantaggi. D’altra parte la proposta l’accettazione della proposta comunale è stata deliberata, in considerazione delle seguenti circostanze, espressamente richiamate: a) assicurazione alla società della continuità aziendale; b) conferma del diritto di esclusiva nella gestione del servizio dei parcheggi per un periodo non inferiore a dieci anni; c) applicazione alla società di un aggio tale da consentire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della stessa.

Del resto, il Presidente ha dichiaratamente proposto al Consiglio di accettare “..il riconoscimento dell’aggio straordinario di euro tre milioni in virtù del beneficio complessivo che la società trarrà dall’affidamento del servizio e dalla garanzia della potenziale riduzione dell’aggio annuale in considerazione dei suoi equilibri economico-finanziari”. Resta in questo modo smentita, a giudizio del Collegio, la tesi difensiva dell’assenza di “contropartite”.

La tesi della Procura contabile che imputa alla società convenuta di non aver provveduto al pagamento dell’intera somma dovuta alla scadenza (asseritamente) prevista in modo “tassativo ed inderogabile” entro 18 mesi dal perfezionamento dell’accordo, in modo tale da cagionare al Comune un danno (“da mancata entrata”) pari all’importo non pagato, non può essere scrutinata in senso favorevole. Infatti, l’adempimento dell’obbligo in questione era sottoposto alla condizione sospensiva rappresentata dalle “disponibilità economiche e finanziarie della società”, ossia il pagamento dell’ ”aggio straordinario” avrebbe dovuto intervenire con modalità temporali, tali da non pregiudicare il predetto equilibrio. Infatti, proprio a fronte della richiesta alla società dell’erogazione dell’importo dell’aggio straordinario dovuto salvo diverse disponibilità finanziarie della società, ha condotto il Consiglio di amministrazione del concessionario, sul parere dell’organo di revisione contabile, a considerare che tale aggio può essere considerato per la società una spesa pluriennale dato che alla società stessa viene assicurata la gestione del servizio almeno decennale e la sua continuità aziendale. Pertanto l’aggio straordinario, da quanto considerato ed argomentato, dovrà essere corrisposto nei limiti degli impegni presi dal CDA e dell’equilibrio economico e finanziario della società. Di tali indicazioni veniva informato il Comune con la conseguenza che la volontà dei soggetti partecipanti all’accordo era quella di conciliare le modalità temporali di adempimento dell’obbligo di erogazione dell’aggio straordinario con il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della società, evidentemente suscettibile di essere compromesso dal pagamento, in unica soluzione, dell’intero importo dell’aggio stesso.

D’altro canto, la previsione di modalità temporali di adempimento dell’impegno economico della società partecipata nei confronti dell’Ente locale partecipante, tali da compromettere l’equilibrio economico-finanziario, e con esso, la continuità operativa della prima, porta con sé il concreto rischio di conseguenze negative, sia pure “indirette”, anche sul bilancio dell’Ente, non risultando allora in sintonia con il principio di sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche ex art. 97 Cost. Sotto questo punto di vista, non appare censurabile, siccome conforme e rispondente ai predetti limiti, la scelta della società di provvedere, come concretamente già avvenuto, al pagamento in due rate semestrali di pari importo, per ciascuno dei 35 anni di durata del contratto di servizio stipulato tra il Comune e la società medesima, a seguito della privatizzazione della stessa.

La domanda della Procura, pertanto, deve essere rigettata.     

16 novembre 2020  

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