Incarico alta specializzazione art. 110 TUEL a professionista, senza titolarità posizione organizzativa e cause di inconferibilità
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIn base a quanto disposto dall’art. 68 comma 2 lettera a) CCNL enti locali 2016-2018 relativo alla perfomance organizzativa (ex progetti individuali) si chiede se le risorse disponibili possano:
Preliminarmente va evidenziato che l’istituto della performance organizzativa non si esaurisce con i progetti che costituiscono una delle unità di rilevazione della performance organizzativa.
L’attuale assetto normativo non fornisce in modo puntuale una definizione di performance organizzativa anche se sono diverse le disposizioni che in qualche modo aiutano a comprenderne la portata e il significato.
Le amministrazioni devono sicuramente misurare sia la performance generale dell’amministrazione che quella delle singole unità organizzative in cui si articola l’Ente. Fermo restando che una definizione di performance organizzativa può essere quella che esprime il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, quindi riferibili alle unità di rilevazione interessate, che devono rappresentare l’esito di risultati riconducibili all’azione di una specifica unità organizzativa complessivamente considerata, le Amministrazioni hanno un certo spazio di autonomia nel declinarla.
Tra le unità di rilevazione riconducibili alla performance organizzativa è possibile ricomprendere i cosiddetti “progetti obiettivo” la cui finalità è quella di rispondere, attraverso la costituzione di specifiche task force, spesso di natura inter-direzionali, ad esigenze estemporanee e urgenti che sempre più organizzazioni moderne e flessibili devono trovarsi pronte ad affrontare. Nel previgente CCNL esse erano finanziate con le risorse variabili di cui all’art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 1.4.1999, che gli orientamenti ARAN hanno qualificato come progetti finalizzati all’attuazione di obiettivi di performance organizzativa. La riconducibilità al ciclo della performance e le peculiarità insite in tali tipologie di progetti e degli obiettivi alla cui attuazione sono indirizzati, rendono necessaria una specifica disciplina nel SMiVaP che ne renda fluido il processo di attivazione, rigorose le verifiche, attenta l’erogazione degli incentivi correlati.
Nel Ccnl 21.5.2018 l’art. 67, comma 5, lettera b prevede che alla componente variabile del fondo possono essere destinate risorse per il “conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”; in quest’ultima casistica rientrano anche le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative delle violazioni del codice della strada espressamente richiamati dal citato art. 67 destinati all’erogazione di “incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale” e previsti dall’art. 56-quater, comma 1, lettera c).
È utile segnalare come anche le linee guida n. 1/2017 (“Linee guida per il Piano della performance”) del Dipartimento della Funzione pubblica specificano che tra le tipologie di unità di riferimento della rilevazione della performance organizzativa rientrano anche quelle “iniziative, che possono essere identificate come progetti e sono caratterizzate da un inizio e una fine (a differenza delle attività ricorrenti)”, che “promuovono innovazioni rilevanti, che potranno modificare e migliorare nel tempo il portafoglio delle attività ricorrenti e ripetute e rivestono, quindi, una rilevanza strategica”. In tal senso anche un recente parere del Dipartimento della Funzione pubblica rilasciato ad una regione.
Fatta questa premessa con riferimento ai quesiti posti si deve ritenere che sia possibile finanziare progetti pluriennali a condizione che i risultati di ciascun anno siano tangibili, chiari ed autonomi, considerato che le risorse per l’incentivazione devono essere annualmente verificate e previste.
Relativamente al secondo quesito si esprimono dubbi sulla possibilità di utilizzare tali forme di incentivazione per finanziare progetti da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro in quanto si porrebbe l’attenzione sulla quantità della prestazione lavorativa la cui forma di remunerazione dovrebbe essere rappresentata dal lavoro straordinario. I progetti di incentivazione hanno la finalità di migliorare i risultati ovvero di “tendere al miglioramento della qualità dei servizi” nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario.
11 novembre 2020
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