Fondo risorse decentrate

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
23 Novembre 2020

Le economie delle indennità rischio e disagio anno 2019 si possono recuperare sul fondo 2020 oppure vanno in avanzo di bilancio? Se la somma stanziata per la turnazione dei vigili nell'accordo decentrato anno 2019 risulta inferiore rispetto al conteggio effettivo della turnazione derivante dal conteggio delle presenze, è possibile attingere dal residuo delle indennità rischio e disagio 2019 di cui sopra?

Si chiede un parere con riferimenti normativi.

Risposta

Sulla base dell’art. 68, comma 1, ultimo periodo del Ccnl Funzioni locali 21.5.2018, sono resi disponibili nel fondo dell’anno successivo (parte variabile) le sole risorse della parte stabile non utilizzati nell’anno precedente. Quindi ai fini della utilizzabilità delle eventuali economie rileva il fatto che si tratti di risorse appartenenti alla parte stabile non completamente utilizzate. Rispetto al quesito posto le eventuali economie derivanti dal non completo utilizzo delle risorse destinate all’indennità di rischio e disagio (nel 2019 si può parlare correttamente dell’unica “indennità condizioni di lavoro” nella quale sono confluite le precedenti indennità di disagio, rischio e maneggio valori), sono utilizzabili, ad incremento della parte variabile del fondo dell’anno successivo solo nella misura in cui si tratti di istituti finanziati esclusivamente con la parte stabile del fondo. Va anche precisato che l’incremento della parte variabile del fondo dell’anno successivo a seguito delle economie registrate sulla parte stabile del fondo è una tantum.

Relativamente al secondo si ricorda che la contrattazione decentrata stabilisce i criteri generali di ripartizione delle risorse disponibili del fondo tra i vari istituti elencati dall’art. 68, comma 2, del Ccnl 21.5.2018 (art. 7, comma 4, lettera a)), mentre i valori destinati ai singoli istituti sono stabiliti dalle amministrazioni sulla base di detti criteri generali. Con riferimento all’utilizzo parziale delle risorse “destinate” a finanziarie le indennità di condizioni di lavoro, se sono stati applicati correttamente i criteri generali previsti dalla contrattazione integrativa per il riconoscimento della predetta indennità e all’esito di tale applicazione risultino delle risorse residue, queste possono certamente essere utilizzate nello stesso anno per remunerare altri istituti (nel caso prospettato l’indennità di turno); d’altra parte sembra di capire che si tratta di una maggiore esigenza di risorse per remunerare una modalità di prestazione lavorativa (il turno) che già è stata espletata per cui solo attraverso le risorse del fondo è possibile remunerale.

13 novembre 2020        Anelo M. Savazzi

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