Pronuncia riguardante l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili

Consiglio di Stato, Sezione VI – Sentenza 16 novembre 2020, n. 7052

Servizi Comunali Produzione energia da fonti rinnovabili

19 Novembre 2020

Pronuncia riguardante l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili

Consiglio di Stato, Sezione II – Sentenza 13 novembre 2020, n. 7006

Autorizzazione unica per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili

 

Processo amministrativo – Appello - Nuove eccezioni e nuove prove – Divieto – Giudizio di ottemperanza – Condizione. 


Energia elettrica - Fonti rinnovabili – Impianti - Autorizzazione unica - Determinazione conclusiva della conferenza di servizi – Sopravvenienze - Fra il momento della conclusione della conferenza e quello in cui deve essere rilasciata l’autorizzazione unica –Vanno considerate. 

 

           Il divieto di nuove eccezioni e nuove prove in appello, di cui all’art. 104 c.p.a., assume tratti peculiari in sede di appello nel giudizio di ottemperanza, quando sia in contestazione fra le parti l’esistenza o meno di margini di valutazione in capo all’Amministrazione in fase di attuazione del giudicato (1).  

 

          Nell’ambito del procedimento inteso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ha valore di atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo, ben distinto dal provvedimento di autorizzazione unica che deve essere poi rilasciato dalla Regione; ne discende che, ove mai fra il momento della conclusione della conferenza e quello in cui deve essere rilasciata l’autorizzazione unica intervengano sopravvenienze fattuali o normative, di queste l’Amministrazione deve tenere conto ai fini del decidere, in virtù del principio tempus regit actum (2). 

 

  

(1) Ha chiarito la Sezione che in tale ipotesi, l’allegazione di nuove ragioni ostative non coperte dalla decisione cognitoria giudicato non può considerarsi alla stregua di una nuova eccezione in senso proprio, costituendo piuttosto - anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12980; sez. III, 15 novembre 2019, n. 29714) - una semplice argomentazione difensiva a sostegno della tesi dell’Amministrazione medesima, che pertanto può essere anche supportata da nuova documentazione specie quando, come nella vicenda in questione, la tesi dell’Amministrazione appellante si fondi su asserite sopravvenienze successive al giudicato.    

 

(2) Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2235; id., sez. V, 12 novembre 2018, n. 6342; id.  23 dicembre 2013, n. 6192.

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