Pubblicato il numero di operatori volontari che potranno prendere servizio dal 28 maggio 2025, in riferimento al Bando pubblicato il 18 dicembre 2024
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 28 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn base a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante per procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 (soglia aumentata a 150.000 per lavori e 75.000 per forniture e servizi dalla Legge 120 del 11/09/2020) può consultare due o più operatori economici. Ciò premesso si chiede:
Considerato altresì che lo stesso art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che la stazione appaltante per procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 (soglia aumentata a 150.000 per lavori e 75.000 per forniture e servizi dalla Legge 120 del 11/09/2020) deve rispettare il principio di rotazione degli affidamenti e deve assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Ciò premesso si chiede:
In base alle linee guida Anac n. 4, la scelta degli operatori economici da consultare sulla base di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Alternativamente, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 delle citate linee guida (L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie ecc.).
La competenza in merito alla scelta è unicamente del RUP cui competono le prerogative di cui all’art. 31 del Codice dei contratti e dell’art. 107 TUOEL.
In base al valore sotto-soglia, per gli importi superiori a 5.000 euro, non è necessario avere un albo – elenco fornitori in quanto si procede mediante il mercato elettronico tramite il MEPA di CONSIP o altro mercato elettronico di cui la stazione appaltante si sia dotata ai sensi dell’art. 36 del Codice dei contratti. Nell’ambito del citato mercato, in base alla soglia, mediante affidamento diretto o trattativa privata, mediante Ordine diretto di acquisto, o mediante RDO aperta ai soggetti iscritti nel mercato elettronico, in base alla categoria merceologica o il servizio richiesti.
Infatti, l’art. 36, comma 6, del Codice dispone che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Le deroghe al principio di rotazione ammesse sono quelle in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Comunque, la deroga deve essere adeguatamente motivata rispetto ad una o più delle ipotesi anzidette.
L’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese può avvenire in lotti funzionali ossia suddividendo in parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; ovvero in lotti prestazionali distinti su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
18 novembre 2020 Eugenio De Carlo
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
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