Richiesta di riconciliazione

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
23 Novembre 2020

Due cittadini coniugati nel mio comune secondo rito acattolico con atto trascritto in parte seconda serie a con successiva annotazione di separazione personale con convenzione di negoziazione assistita nonché ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio mi chiedono di potersi riconciliare dinnanzi all'ufficiale di stato civile. A tal fine mi viene presentato certificato del tribunale di estinzione del giudizio del ricorso. Posso procedere alla riconciliazione anche se presente annotazione di ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio? Se si, qualora gli sposi intendessero scegliere quale data di riconciliazione l'anniversario del loro matrimonio, data nella quale era ancora pendente il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio posso indicarla nell'atto?

Risposta

Essendo ammessa la riconciliazione dei coniugi separati legalmente e dovendo la riconciliazione per essere opponibile ai terzi annotata sull'atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di Stato Civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi, la richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione fatta nel comune in cui i coniugi hanno contratto il matrimonio o è stato trascritto è assolutamente ammessa. La presentazione del certificato del tribunale di estinzione del giudizio in corso è garanzia di fattibilità per il prosieguo dei successivi adempimenti.

La dichiarazione di riconciliazione dovrà essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi che quindi si dovranno presentare insieme all'appuntamento. L'atto pubblico verrà redatto immediatamente dall'Ufficiale di Stato Civile salvo non manchino documenti o informazioni essenziali, mentre l'annotazione sull'atto di matrimonio della riconciliazione sarà curata dall'ufficio e la data di decorrenza della riconciliazione sarà quella indicata dai coniugi. Per la fattispecie indicata ritengo che la data non possa essere quella della data dell’anniversario del matrimonio se in quel periodo era ancora pendente il ricorso. Tale condizione poteva essere presa in considerazione esclusivamente se si fosse parlato di annullamento ex tunc! Nel caso esposto così non è, quindi ciò non sarà possibile ed i coniugi dovranno scegliere un’altra data. La pubblicità per i terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.

19 novembre 2020      Roberto Gimigliano

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