Approfondimento di Amedeo Di Filippo

5G, il Viminale invita i Prefetti ad annullare le ordinanze sindacali che impediscono l’insediamento degli impianti

Servizi Comunali Ordinanze
di Di Filippo Amedeo
23 Novembre 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                                    

5G, il Viminale invita i Prefetti ad annullare le ordinanze sindacali che impediscono l’insediamento degli impianti

Amedeo Di Filippo

 

Estromissione del Ministero dell’Interno dai giudizi in corso e invito ai Prefetti ad attivare il potere di annullamento delle ordinanze adottate dai Sindaci per sospendere la sperimentazione e/o l’installazione della rete 5G. Sono le indicazioni fornite dal Direttore del Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la nota prot. 13775/2020 (file allegato).

Le pronunce del giudice amministrativo

Abbiamo dato conto, in un recente approfondimento (https://www.lapostadelsindaco.it/servizi_pubblica_amministrazione/15087_5g-illegittime-le-ordinanze-sindacali-che-impediscono-linsediamento-degli-impianti.html), del contenzioso che sta contrapponendo Comuni, capeggiati dall’Associazione nazionale dei piccoli Comuni (Anpci), e operatori della comunicazione i quali, rivendicando la piena applicazione dell’art. 38, comma 6, del D.L. “semplificazioni” n. 76/2020, chiedono mano libera nella installazione di nuove antenne.

Due pronunce quasi coeve, la sentenza n. 3324 del 24 luglio del Tar Campania e l’ordinanza n. 566 del 27 luglio del Tar Sicilia, hanno dato man forte alla posizione di questi ultimi, denunciando l’illegittimità delle ordinanze contingibili e urgenti con cui i Sindaci stanno sospendendo la sperimentazione del 5G sui rispettivi territori: la prima ritiene illegittima l’ordinanza adottata ex art. 54 del Tuel per bloccare l’istallazione o l’adeguamento tecnologico degli impianti di telefonia mobile, perché le proteste dei cittadini non integrano il "pericolo per l'ordine pubblico", i compiti di tutela della salute non afferiscono alla competenza comunale e le ordinanze costituiscono strumenti per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari; la seconda osserva che la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’Agenzia regionale per l’ambiente e che le novità introdotte dal D.L. “semplificazioni” sanciscono per un verso l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti, per un altro l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.

Le premesse del Viminale

Siamo stati facili profeti nel preconizzare una escalation del contenzioso se il Ministero, nella nota segnalata, dà conto di “circa 80 ricorsi” avverso le ordinanze adottate in materia dai Sindaci, che citano in giudizio anche lo stesso Ministero. Due di questi, annota, hanno trovato esito nelle due pronunce sopra ricordate.

Allo scopo di trovare una composizione della vicenda, il Direttore osserva, interpretando l’art. 82, comma 5, del D.L. n. 18/2020, che le reti radiomobili sono opere di pubblica utilità e forniscono un servizio pubblico essenziale che deve essere inteso anche con riferimento ai servizi digitali evoluti di comunicazione elettronica. Questo si aggiunge alle novità introdotte dall’art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020, che offre ai Comuni l’opportunità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, evitando però divieti generalizzati alla installazione degli impianti e di adottare ordinanze in una materia di competenza dello Stato.

Le ordinanze

Considera il Dipartimento che anche prima del divieto disposto dal D.L. n. 76/2020 le ordinanze extra ordinem assunte in materia dai Sindaci, generalmente motivate con l’intento di tutelare in via precauzionale la salute dei cittadini, non presentavano i requisiti richiesti dagli artt. 50 e 54 del Tuel. Con l’entrata in vigore del D.L. “semplificazioni” la questione è stata drasticamente risolta, per cui sussistono tutte le condizioni per far luogo all’annullamento da parte del Prefetto, “in quanto l’atto è adottato in assenza dei presupposti tassativi previsti dalla legge”.

In tale contesto, il Ministero ha da un lato chiesto all’Avvocatura dello Stato l’estromissione dai giudizi, dall’altro rappresenta ai Prefetti l’opportunità di attivare il potere di annullamento, anche alla luce della norma introdotta col D.L. n. 76/2020. Consiglia loro, infine, di invitare i Sindaci a revocare i provvedimenti eventualmente adottati, rendendoli partecipi dei profili di illegittimità riscontrati.

21 novembre 2020

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