Approfondimento di Michele Deodati

L’Autorità Antitrust sui pagamenti elettronici alla P.A.: ancora incertezze a scapito della concorrenza

Servizi Comunali
di Deodati Michele
24 Novembre 2020

Approfondimento di Michele Deodati                                                                                                    

L’Autorità Antitrust sui pagamenti elettronici alla P.A.: ancora incertezze a scapito della concorrenza

 

Michele Deodati

 

Nella Segnalazione AS1706 del 3 novembre 2020 dell’Autorità Antitrust, si legge che permangono incertezze rispetto al varo del sistema PagoPA in tema di pagamenti elettronici alla PA e ai prestatori di servizi, uno degli snodi cruciali nel passaggio dal cartaceo al digitale.

 

Le osservazioni dell’Autorità Antitrust: incertezze e proroghe ai danni della concorrenza

L’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzare la piattaforma PagoPA non è contemplata nel CAD, ma è stata successivamente disciplinata dal d. lgs. n. 217/2017, il cui articolo 65 prevede “l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019”. In questo contesto, con la Segnalazione AS1706 del 3 novembre scorso, l’Autorità ha osservato come le norme concernenti l’identificazione dei metodi di pagamento veicolati attraverso la piattaforma PagoPA, nonché la relativa tempistica di attuazione, siano state oggetto di alcune modifiche, deroghe e proroghe, che hanno determinato possibili elementi di incertezza nei soggetti coinvolti nei pagamenti.

In merito all’identificazione delle modalità di pagamento coinvolte nel sistema PagoPA, malgrado l’articolo 5 CAD preveda un generalizzato obbligo di utilizzo esclusivo di tale piattaforma, l’Autorità ha osservato che le Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi adottate dall’AgID, le quali peraltro sono state oggetto di revisione, precisano che al sistema PagoPA, che “rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all’adesione”, “gli enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:

a) Delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA; b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA;

c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento; d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa”.

 

Non esclusività del rinvio al sistema PagoPA: conseguenze

L’Autorità ha considerato pertanto che nella declinazione pratica delle modalità di pagamento a favore delle Amministrazioni Pubbliche emerge un rinvio non esclusivo all’utilizzo del sistema PagoPA, e la possibilità per le Amministrazioni di accettare anche ulteriori metodi di pagamento, quali, oltre ai contanti, la Delega Unica F24, il Sepa Direct Debit (vale a dire la cd. Domiciliazione bancaria) e altri servizi non meglio identificati, nella misura in cui essi non siano stati ancora integrati con il sistema PagoPA.

Di recente, l’ulteriore disposizione contenuta nell’articolo 118-ter del d.l. n. 34/2020, come convertito dalla l. n. 77/2020, ha previsto che “gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale”. È dunque lo stesso Legislatore ad incentivare l’utilizzo, da parte dei cittadini, della domiciliazione bancaria tramite addebito diretto in conto corrente, e cioè di un sistema alternativo al circuito PagoPA. Inoltre, va ricordato che anche la determinazione del dies a quo dell’obbligo di utilizzo è stata prorogata al 30 giugno 2020 e poi, da ultimo, con il d.l. n. 76/2020, al 28 febbraio 2021.

L’Autorità ha concluso osservando che un siffatto susseguirsi di modifiche e deroghe normative ha evidentemente generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune di esse, anche importanti dal punto di vista demografico, risulta abbiano ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, il Sepa Direct Debit - ossia la domiciliazione bancaria – per il pagamento di tasse come la TARI); e ciò sul presupposto dell’entrata in vigore del sistema PagoPA.

In ultima analisi, l’incertezza generata dal susseguirsi di modifiche e deroghe normative determina anche effetti sulla concorrenza, oltre che sulle Amministrazioni e sugli utenti, dal momento che ha portato all’ingiustificata e non corretta esclusione di una modalità di pagamento, quale il Sepa Direct Debit, senza che essa sia stata al contempo integrata

nel sistema PagoPA, impedendone, quindi, l’uso tout court, con possibili effetti anche sull’efficienza della riscossione e sui costi sopportati dai debitori.

Alla luce di tali elementi di incertezza generati nelle Amministrazioni Pubbliche, si ritiene opportuno che vi sia un chiarimento circa le modalità di pagamento che le Amministrazioni pubbliche possono accettare.

23 novembre 2020

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