Lotteria a premi

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
26 Novembre 2020

L'Ente comunale organizza una lotteria a premi per incentivare gli acquisti presso gli esercizi commerciali del territorio comunale e si intende procedere nel seguente modo: coloro che acquistano nel territorio possono conservare lo scontrino e annotando il proprio nominativo che verrà poi inserito in una urna sigillata con estrazione settimanale. Coloro che riceveranno un "premio" che consiste in un valore prestabilito tale somma verrà successivamente trasferita con la consegna di buoni acquisto o scaricare una carta acquisti sempre presso il territorio comunale con la finalità di sostenere l'economia del territorio comunale. Si chiede se tale procedura sia legittima e possa rientrare tra le funzioni non fondamentali dell'Ente ma rientri nell'esercizio dell'attuale amministrazione.

Risposta

Le manifestazioni di sorte locali, nelle diverse realtà nazionali, assumono una notevole importanza perché, tramite il loro operato, vengono realizzate attività di spiccato profilo solidaristico; inoltre, le stesse consentono una vitalità a numerose associazioni e circoli senza scopo di lucro che, nel diffondere le loro attività di promozione sociale, manifestano un forte bisogno di sostegno economico.

In tal contesto, l’art. 13, comma 1, lett. a) del D.P.R. n° 430/2001, nello stabilire l’ambito di applicazione della norma, ha espressamente individuato i soggetti legittimati alla realizzazione delle menzionate manifestazioni, nelle precise fattispecie di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile e di cui all’art. 10 del D. lgs. n° 460/1997. 

Si riporta, inoltre, il testo dell’art. 2 del D.P.R. n° 430/2001: 

Art. 2. Concorsi a premio

  1.   Sono   considerati   concorsi   a   premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

    a)   dalla   sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

    b)   da   qualsiasi   congegno, macchina   od   altro, le cui caratteristiche   consentano   di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

    c)  dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione e' riservata a terze persone o

a speciali commissioni;

    d)  dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché' le modalità dell'assegnazione   dei   premi   siano   oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi. 

Inoltre, il comma 1 del richiamato art. 13 così recita:

È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche”. 

Pertanto, alla luce della normativa richiamata, si ritiene che l’Amministrazione comunale non possa rientrare tra i soggetti legittimati ad organizzare una lotteria a premi o comunque con caratteristiche analoghe, del tipo di quelle descritte nel quesito. Il tutto anche alla luce delle finalità istituzionali dell’Ente. 

Qualora si vogliano comunque esplorare ulteriori possibilità alternative e perseguibili, si suggerisce di interloquire direttamente con l’ufficio regionale preposto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  

18 novembre 2020              Elena Conte

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