Bozza relazione Sindaco per comunicazione dati, qualità contrattuale e tecnica ex art. 58 TQRIF
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIn un piccolo comune montano, attualmente sprovvisto di segretario comunale, è stata protocollata una sanatoria urbanistica per cui il tecnico comunale (Responsabile dell'UTC) e il Sindaco sono indagati insieme ai proprietari del manufatto e all'impresa esecutrice per un abuso edilizio.
Si chiede quale sia la procedura corretta da seguire con i termini fissati dalla normativa sui procedimenti amministrativi.
Considerata l'assenza di segretario e il conflitto di interessi si chiede chi sia il soggetto da nominare per seguire il procedimento.
Una risposta esauriente al quesito non può che passare attraverso la definizione di alcune questioni preliminari e la consultazione degli atti interni di natura organizzativa per cui si cercherà di fornire un orientamento possibile sulla scorta delle informazioni fornite.
A tal proposito, dal quadro delineato appare indubitabile che sia il Sindaco che il Responsabile dell’Ufficio tecnico versino in una posizione di conflitto di interessi in ragione del procedimento penale a loro carico, a prescindere da quale potrà essere l’esito giudiziario, per cui hanno l’obbligo di astenersi.
Ai fini di una migliore comprensione della materia in argomento, di seguito è riportata la principale normativa di riferimento.
Nell’ordinamento giuridico italiano, il conflitto di interessi dei dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 6 bis della legge 8 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 2012, dagli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013.
L’articolo 6 bis della Legge n° 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
La succitata norma deve essere letta in maniera coordinata con la disposizione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), il cui art. 7 dispone che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.
Si evidenzia che le norme in argomento prescrivono due distinti condotte:
Entrambe le condotte si configurano quali misure di prevenzione della corruzione. Per quanto detto, l’obbligo di astensione dei dipendenti pubblici in tutti i casi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, costituisce principio generale dell’ordinamento e assurge a canone comportamentale immanente per qualsiasi funzionario pubblico.
L’ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (Allegato 1, paragrafo B6), ha precisato che la disposizione sul conflitto di interessi persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endo-procedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i contro interessati.
L’Autorità anticorruzione si è soffermata sulla materia del conflitto di interessi anche con gli Orientamenti n. 95 del 7 ottobre 2014 e n. 78 del 23 settembre 2014 affermando che «nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni».
Si rappresenta, inoltre, che la violazione degli obblighi di astensione e di segnalazione, come disciplinati nel sopra citato “Codice”, integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio.
Il conflitto di interessi può essere:
Ciò detto, ogni eventuale soluzione potrà essere cercata sia all’interno dell’Ente che all’esterno. Quest’ultima appare la soluzione più netta (anche se più lunga in termini temporali), anche dal punto di vista dei risvolti giudiziari, in quanto attraverso il ricorso allo strumento delle convenzioni tra enti o all’istituto del comando sarebbe possibile utilizzare personale esterno che possa approcciarsi al procedimento amministrativo citato nel quesito con la dovuta serenità e senza condizionamenti, anche impliciti, interni al comune.
Sotto l’altro punto di vista delle soluzioni interne all’Ente, sarebbe necessario approfondire gli atti interni, regolamentari e organizzativi, al fine di ricercare eventuali descrizioni che identifichino gli eventuali sostituti per i responsabili comunali.
A tal fine, potrebbe essere utile individuare, con un atto interno, chi possa ricoprire il ruolo di vice segretario comunale, in attesa dell’assegnazione di un nuovo segretario comunale (che comunque, si ribadisce, potrebbe essere anche utilizzato in convezione tra enti o comunque “a scavalco”).
Sul punto, poi, appare imprescindibile sentire l’avviso del R.P.C.T. che potrà consultare quali siano le misure generali o specifiche previste dal vigente piano di prevenzione della corruzione in casi come quelli descritti nel quesito, oltre a indicare in capo a chi possa essere avocato il procedimento amministrativo, in base alla struttura organizzativa ed al relativo funzionigramma.
Infine, dal punto di vista della conclusione procedimentale, non si ritiene che si versi in una ipotesi di sospensione o interruzione del procedimento amministrativo avviato dall’istanza di sanatoria; anzi, a tal proposito, sarebbe invocabile, dal privato, anche l’istituto del potere sostitutivo in caso di inerzia.
Si suggerisce, quindi, di formulare, quanto prima, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, con l’indicazione di un responsabile del procedimento interno all’Ente che, eventualmente, potrà essere soggettivamente cambiato all’esito di ponderate riflessioni e conseguenti decisioni sulle argomentazioni sopra svolte.
18 novembre 2020 Elena Conte
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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